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Professore no vax chiede i danni all’Università di Udine, il Gip archivia il caso


Pubblicato il: 2/22/2024

L’avv. Luca Ponti ha difeso con successo il Rettore dell’Università di Udine, Roberto Pinton, in un procedimento penale aperto nei suoi confronti, con l’ipotesi di reato di violazione della privacy, da una querela di un ricercatore dell’Ateneo friulano, Vittorino Talamini, sospeso dal lavoro durante il periodo pandemico per mancata ottemperanza all’obbligo vaccinale contro il Covid.

Secondo l’Università il certificato medico presentato da Talamini sarebbe stato inidoneo, da qui la decisione della sospensione, che il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia in seguito aveva però annullato, alla luce del certificato medico di esenzione per problemi poliallergici prodotto dall’interessato.
 
Riammesso al lavoro, il ricercatore aveva formalizzato una denuncia nei confronti dell’Università, e di conseguenza nei confronti del Rettore, finito per questo sotto inchiesta da parte della Procura presso il Tribunale di Udine, per presunte irregolarità nella gestione di dati sanitari, chiedendo il risarcimento dei danni che riteneva di avere patito a livello reputazionale.
Nella querela prima e nella successiva opposizione alla richiesta di archiviazione poi, l’interessato aveva rappresentato che persone non autorizzate avrebbero avuto accesso alla sua documentazione sanitaria. Sospetto non sufficiente, come invece sostenuto dall’avv. Ponti e come condiviso anche dal PM, a provare la sussistenza di una volontaria violazione della privacy. E neppure, quindi, di un profitto per il suo assistito.
 
Il GIP presso Tribunale di Udine, accogliendo le tesi della difesa, ha alla fine respinto la richiesta dell’opponente, cassandone la querela, per «carenza del dolo specifico». Detto che i fatti avvennero in pieno periodo pandemico, era stato lo stesso PM a ricordare, nella richiesta di archiviazione del procedimento, «le enormi difficoltà operative che i datori di lavoro incontrarono nell’applicare le previsioni normative», compresa, quindi, quella che ebbe a determinare la sospensione di Talamini.
 
Escluso il danno reputazionale, il Gip ha scartato anche quello che l’opponente riteneva di avere subìto con la sospensione dall’insegnamento, in quanto «conseguenza diretta e vincolata dell’applicazione della norma nazionale sul contenimento della pandemia da Covid 19 – ricorda il giudice –, ricorrendone i presupposti: il ricercatore non trasmise regolarmente il certificato di esenzione».
 
Si tratta di una pronuncia di rilievo in una materia molto particolare e specialistica, per di più in un contesto del tutto eccezionale, quale quello pandemico; l’esito è stato accolto con grande soddisfazione sia dal Rettore che dall’avv. Ponti, che hanno potuto ottenere il riconoscimento delle proprie ragioni senza la necessità di seguiti dibattimentali.

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