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Respinto il ricorso di Trenitalia S.p.A. in materia di canoni di accesso ai servizi ferroviari


Pubblicato il: 3/12/2024

Nella vertenza, Trenitalia S.p.A. è assistita dagli avvocati Vito Auricchio, Valerio Mosca e Alessandro Botto; Rete Ferroviaria Italiana è affiancata dagli avvocati Andrea Trotta e Maria Alessandra Sandulli.

Con delibera n. 96/2015 l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) definiva i criteri per la determinazione dei canoni di accesso all’infrastruttura ferroviaria gestita da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) dovuti dalle imprese ferroviarie (IF).

Con successive delibere n. 75/2016 e n. 80/2016, ART dichiarava la conformità agli approvati criteri delle tariffe definite relativamente ai servizi essenziali rientranti nel pacchetto minimo di accesso all’infrastruttura ex art. 13, comma 1 del D. Lgs. n. 112/2015 (PMdA) e ai servizi diversi da detto pacchetto ex art. 13, commi 2, 9 e 11 del D. Lgs. n. 112/2015 (extra PMdA) erogati da RFI.

Le due delibere da ultimo citate, a seguito di ricorsi proposti da alcune IF (fra le quali non figura l’odierna appellante) dinanzi al Tar per il Piemonte, venivano parzialmente annullate con sentenze n. 1097 e 1098 del 5 ottobre 2017 che disponevano, altresì, che ART dovesse procedere alla rivalutazione dei piani tariffari «dando atto della rispondenza degli stessi ai criteri del costo come evincibile dalla contabilità regolatoria e della coerenza e correttezza di quest’ultima alla luce delle criticità evidenziate dalle parti ricorrenti».

Con delibera, veniva disposta la pubblicazione dell’aggiornamento del Prospetto Informativo della Rete (PIR) del 2019 e del 2020, nonché, la verifica del conguaglio eventualmente dovuto da RFI alle IF «con riferimento alla decorrenza dal 1° gennaio 2019 dei nuovi listini», fatto in ogni caso salvo quanto dovuto per il periodo precedente come disposto con delibera n. 11/2019.

Trenitalia impugnava le richiamate delibere con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, riassunto dinanzi al Tar a seguito di opposizione di ART ex art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, deducendone l’illegittimità «ove interpretate in maniera tale da limitare l’applicazione dei conguagli derivanti dalla rideterminazione delle tariffe dei servizi del PMdA e dei servizi diversi dal PMdA [per il periodo anteriore al 1° gennaio 2019, ndr] alle sole imprese ferroviarie ricorrenti nei giudizi dinanzi al Tar Piemonte conclusi con sentenze nn. 1097-1098/2017».

Il Tar, con sentenza n. 1136 del 6 dicembre 2021, respingeva il ricorso ritenendo la non estensibilità in favore di Trenitalia del giudicato formatosi in ordine alle citate sentenze n. 1097 e 1098.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 1.500, oltre oneri di legge, in favore di ciascuna parte costituita.