Accolto parzialmente il ricorso di Radio Radio Core in materia di variazione della frequenza di diffusione
Pubblicato il: 3/13/2024
Nel contenzioso, Radio Radio Core S.r.l. è affiancata dagli avvocati Michele Guzzo e Domenico Tomassetti; CN Media S.r.l. è assistita dall'avvocato Antonio Lucianelli.
Con un primo provvedimento del 23 novembre 2004, l’Ispettorato Territoriale Marche ed Umbria del Ministero delle Comunicazioni (successivamente Ministero dello Sviluppo Economico ed oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) ha autorizzato in via provvisoria e sperimentale l’emittente radiofonica Radio Kiss Kiss alla variazione della frequenza di diffusione dell’impianto sito in località Monte Miranda (TR), da 96.650 MHz a 104.600 MHz.
Con un successivo atto del 25 settembre 2006, lo stesso Ispettorato Territoriale ha autorizzato in via provvisoria e sperimentale, allo scopo di eliminare le interferenze accertate, la variazione dell’impianto di M. Miranda (TR) freq. 104.600 MHz, mediante l’utilizzo di uno specifico sistema radiante.
Le due autorizzazioni sono state superate dall’autorizzazione in data 11 ottobre 2011, con cui l’Ispettorato Territoriale Marche – Umbria ha autorizzato in via provvisoria e sperimentale, all’emittente radiofonica Radio Kiss Kiss, la delocalizzazione dell’impianto operante sulla frequenza 104.600 MHz, dalla sede sita in località Monte Miranda (TR), alla nuova sede sita in postazione limitrofa, con l’utilizzo di un determinato sistema radiante.
La Radio Radio Core s.r.l. (all’epoca Radio Roma Nord s.r.l.) ha impugnato il primo atto autorizzativo dinanzi al Tar per il Lazio e, con motivi aggiunti proposti nello stesso giudizio, ha impugnato il successivo provvedimento, in data 11 ottobre 2011, che ha autorizzato in via provvisoria Radio Kiss Kiss s.r.l. a delocalizzare l’impianto di radiodiffusione sonora in postazione limitrofa a quella del Monte Miranda.
Il Tar per il Lazio, Sezione Terza Stralcio, con la sentenza n. 14134 del 10 dicembre 2019, ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio ed irricevibile il ricorso per motivi aggiunti.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, riservata al definitivo ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese, non definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe (R.G. n. 6145 del 2020), così provvede: accoglie il primo motivo e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara ricevibili i motivi aggiunti proposti in primo grado; dispone che l’Ispettorato territoriale Umbria – Marche del Ministero delle Imprese e del Made in Italy depositi in giudizio, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della presente sentenza non definitiva, la documentazione di cui in motivazione.