Respinto il ricorso di Tecnodelta relativo al contributo di realizzazione di un opificio per attività industriali e logistiche
Pubblicato il: 3/13/2024
Nel contenzioso, Tecnodelta S.r.l. è affiancata dagli avvocati Aldo Loiodice e Michelangelo Pinto; Unione Banche Italiane S.p.A. è difesa dagli avvocati Anna Baldini e Renzo Ristuccia.
La Società Futura Bari s.r.l., otteneva, con Decreto del Dirigente del Ministero per le Imprese e lo Sviluppo Economico n. 99304 del 9 aprile 2001, il riconoscimento, in via provvisoria, di un contributo di oltre 13 milioni di euro, a titolo di agevolazione ex L. n. 488/92: detto contributo veniva concesso per la realizzazione di un opificio per attività industriali e logistiche, che richiedeva un investimento complessivo di oltre 38 milioni di euro.
l capannone avrebbe dovuto essere costruito in Comune di Bitonto, in area gestita dal Consorzio per lo sviluppo industriale di Bari, previo esproprio dell’area necessaria da parte di quest’ultimo. Tuttavia, a causa delle difficoltà incontrate nelle procedure espropriative, la Società chiedeva ed otteneva dal MISE l’autorizzazione a realizzare l’intervento in Comune di Taranto, con differimento del termine di ultimazione del programma di investimenti al 9 aprile 2005; in concomitanza con tali modificazioni il Ministero rimodulava anche le date di erogazione del contributo.
Con istanza del 25 febbraio 2005 la Futura s.r.l. chiedeva anche una proroga di sei mesi, decorrenti dal 30 giugno 2005, del termine fissato per il completamento dell’iniziativa: tale istanza non veniva formalmente evasa dal Ministero.
In seguito la Futura mutava la propria denominazione in Deltalease s.r.l., che poi veniva incorporata nella Tecnodelta s.r.l., ricorrente in primo grado e appellante.
Tuttavia nel 2008 la Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria di Bari, avviava una indagine a seguito della quale rilevava irregolarità a carico della Società beneficiaria del contributo.
Veniva pertanto avviato il procedimento di revoca del contributo, che si concludeva con il provvedimento impugnato in primo grado. Con la sentenza ) n. 00953/2019 il TAR respingeva il ricorso. La Tecnodelta s.r.l. ha proposto appello.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese relative al presente grado, che si liquidano in €.3.000,00 (tremila), oltre accessori, se per legge dovuti, a favore di ciascuna delle controparti costituite.