Parzialmente accolto il ricorso di Italo in materia di integrazione di principi e criteri di regolazione del sistema ferroviario
Pubblicato il: 3/15/2024
Nella vertenza, Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. è affiancato dagli avvocati Giuliano Berruti e Sante Ricci; RFI S.p.A. è difesa dall'avvocato Stefano Vinti.
Italo – N.T.V. s.p.a. ha impugnato dinanzi al T.A.R. per il Piemonte la delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti del 21.12.2017 n. 152, recante “Integrazioni dei principi e dei criteri di regolazione del sistema ferroviario nazionale”, nonché ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, anche non conosciuto, e, in particolare, la delibera del 31.5.2017, n. 76. Con la delibera n. 152/2017 l’Autorità ha adottato una serie di misure regolatorie in materia di: i) obblighi informativi del Gestore dell’Infrastruttura; ii) gestione operativa e tariffazione dei servizi di trasporto effettuati con treni in composizione doppia; iii) modalità di attuazione di tali misure.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti Italo ha impugnato il Prospetto Informativo della Rete, relativo all'orario di servizio dicembre 2018 - dicembre 2019 (P.I.R. 2019), aggiornato con disposizione dell’amministratore delegato di R.f.i. del 26.1.2018, n. 3. Tale atto è stato adottato da R.f.i. in relazione alla tariffazione dei servizi con rotabili a composizione doppia [misure di regolazione di cui alla lett. ii) del precedente punto]. In particolare, R.f.i. ha elaborato un documento metodologico, recante i parametri di modulazione delle diverse componenti tariffarie ed ha, quindi, pubblicato il corrispondente sistema tariffario nel P.I.R.
Nel giudizio di primo grado si sono costituite l’A.R.T. e R.f.i. chiedendo di respingere le domande di annullamento articolate da Italo.
Il T.A.R. ha, invece, respinto le rimanenti censure.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte – limitatamente alla prima censura contenuta nel primo motivo – e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, annulla gli atti impugnati nei sensi e nei limiti indicati in motivazione; respinge le ulteriori censure articolate nel ricorso in appello. Compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.