Irricevibilità del ricorso di Inrail contro ART e RFI
Pubblicato il: 3/15/2024
Nel contenzioso, Inrail S.p.A. è affiancata dall'avvocato Elena Avolio; Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è assistita dall'avvocato Gianpaolo Ruggiero.
Con ricorso, InRail ha appellato la sentenza n. 821/2020 (depositata in data 9.12.2020), con la quale il T.A.R. per il Piemonte ha respinto il ricorso proposto: i) per l’annullamento della nota prot. 4264 dell’A.R.T., avente ad oggetto “istanza del 7 febbraio 2020. Riscontro” e di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto, tra cui la nota prot. n. 11239 del 28.12.2018 e la nota prot. n. 16614 del 20.12.2019; ii) per la condanna dell’A.R.T. a provvedere in merito all'istanza presentata in data 7.2.2020 da InRail ai sensi dell'articolo 37 del d.lgs. n. 112 del 2015.
RFI ha, preliminarmente, eccepito l’irricevibilità del ricorso in appello in quanto notificato oltre il termine di tre mesi di cui al combinato disposto degli artt. 92, comma 3, e 119, comma 2, c.p.a.
Il presente giudizio rientra nell’alveo di applicazione della disciplina di cui all’art. 119 c.p.a., essendo relativo a un provvedimento adottato da Autorità amministrativa indipendente (l’Autorità di Regolazione dei Trasporti), e non afferendo al rapporto di servizio con i dipendenti [le cui controversie sono, invece sottratte all’applicazione del rito abbreviato; v. art. 119, comma 1, lett. b), c.p.a.]; ii) la disposizione di cui all’art. 119, comma 2, c.p.a. prevede: “Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all’articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo”; iii) tale disposizione opera anche nel giudizio di appello, come affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio [Consiglio di Stato, Sez. III, 21.1.2015, n. 184, alla cui motivazione si rinvia anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.]; iv) di conseguenza, il termine per la proposizione del ricorso in appello è – in difetto di notificazione della sentenza – pari a tre mesi.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile. Condanna InRail S.p.A. a rifondere all’Autorità di Regolazione dei Traporti e a R.f.i. le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna, in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge.