Respinto il ricorso di Cred.it relativo all'autorizzazione presentata a Banca d'Italia
Pubblicato il: 3/15/2024
Nel contenzioso, Cred.it Società Finanziaria S.p.A. è affiancata dagli avvocati Eugenio Picozza e Annalisa Di Giovanni; Banca d'Italia è difesa dagli avvocati Donatella La Licata e Michele Cossa.
Con provvedimento del 4 maggio 2021, la Banca d’Italia ha comunicato di non poter accogliere l’istanza di autorizzazione presentata da Cred.it Società Finanziaria s.p.a. (di seguito solo Cred.it), “in assenza delle condizioni prescritte dalla normativa di riferimento e in particolare della correttezza dei partecipanti qualificati e dell’idoneità dell’assetto di governance e del programma di attività a garantire la sana e prudente gestione dell’intermediario”.
Il ricorso proposto dalla Cred.it avvero tale atto è stato respinto dal Tar per il Lazio, Sezione Seconda Bis, con la sentenza n. 12931 del 14 dicembre 2021.
Il conseguente appello è stato altresì respinto da questa Sezione con la sentenza n. 3480 del 4 maggio 2022, oggetto del presente ricorso per revocazione.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8017 del 2019, ha accolto i motivi relativi all’inadeguatezza dell’istruttoria e della motivazione dei provvedimenti impugnati in ordine alla presunta mancanza in capo a Cred.it della solidità patrimoniale e degli altri requisiti di sana e prudente gestione relativi all’assetto proprietario e alla onorabilità e reputazione dei soci.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione in epigrafe (R.G. n. 7057 del 2022). Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, complessivamente liquidate in € 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori di legge, in favore della Banca d’Italia; compensa le spese del giudizio nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.