Respinto il ricorso di Società Ricreativo B S.p.A. per l'esercizio delle attività di gioco legale
Pubblicato il: 3/16/2024
Nel contenzioso, Società Ricreativo B S.p.A. è affiancato dall'avvocato Cino Benelli; il Comune di Firenze è difeso dagli avvocati Gianna Rogai e Andrea Sansoni; USL Toscana è assistita dagli avvocati Lucia Coppola e Liliana Molesti.
La società R.A. Elettronica s.r.l. svolge, nell’ambito del territorio ricompreso nel Comune di Firenze, attività di gestione degli apparecchi da gioco lecito di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d. “AWP”), come risulta da iscrizione nell’apposito elenco (c.d. “RIES”) tenuto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, la suddetta società, unitamente ad altri sei gestori, chiedeva l’annullamento, previa concessione delle misure cautelari collegiali, dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Firenze n. 231/2016 del 2 settembre 2016, avente ad oggetto “Orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell’art. 86 TULPS e di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110 c. 6 TULPS, installati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 TULPS”, che limitava l’utilizzo degli apparecchi autorizzati esclusivamente “dalle ore 16:00 alle ore 20:00 di tutti i giorni, compresi i festivi”, dovendo gli stessi risultare “completamente spenti” nelle restanti fasce orarie, sotto espressa comminatoria di sanzioni pecuniarie e interdittive.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, con sentenza n. 402/2017, passata in giudicato, accoglieva il ricorso, annullando l’ordinanza sindacale gravata. Successivamente, con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, la società R.A. Elettronica s.r.l. domandava il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti a causa del provvedimento annullato.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 14 del 2019, dichiarava il difetto di legittimazione passiva della ASL Toscana Centro, e respingeva il ricorso nel merito.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra le parti le spese di lite del grado.