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Respinto il ricorso di Roche Diagnostics S.p.A. contro Illumina Italy S.r.l.


Pubblicato il: 3/16/2024

Nel contenzioso, Roche Diagnostics S.p.A. è affiancata dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari; Illumina Italy S.r.l. è assistita dagli avvocati Andrea Cicala, Francesco Goisis e Miriam Allena.

La Roche Diagnostics s.p.a ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, in accoglimento del ricorso introduttivo, il TAR Lombardia ha ordinato alla Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano di consentire alla ricorrente Illumina Italy s.r.l l’accesso a tutta la documentazione relativa all’offerta tecnica di Roche - ivi compreso il documento «m Relazione minimi e preferenziali_definitiva.pdf» - aggiudicataria della «fornitura di un sistema completo per lo screening prenatale non invasivo della trisomia 21 (sindrome di Down), trisomia 18 (sindrome di Edwards), trisomia 13 (sindrome di Patau), aneuploidie dei cromosomi sessuali mediante analisi del DNA fetale nel sangue materno comprendente reagenti, strumentazione e software di allineamento/chiamata e interpretazione dei dati, nonché il contratto di assistenza atto a garantire la funzionalità del sistema stesso, per 36 mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori 36 mesi».

Il TAR Lombardia ha disatteso l’eccezione di tardività del ricorso, formulata dalla Roche sulla base del rilievo che l’impugnato diniego di accesso del 13 aprile 2023 sarebbe meramente confermativo di altri precedenti, non tempestivamente impugnati: secondo il primo giudice, infatti, il diniego in questione sarebbe stato espresso all’esito di una rinnovata istruttoria, che ha tenuto conto anche del pronunciamento del difensore civico, cui Illumina si era rivolta a fronte del precedente diniego della Fondazione.

Il primo giudice ha poi disatteso l’eccezione di difetto di interesse all’accesso, sollevata dalla controinteressata Roche sulla base del rilievo che la ricorrente sarebbe ormai definitivamente esclusa dalla gara per avere omesso di impugnare l’aggiudicazione definitiva.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra le parti le spese di lite.