Il CdS dichiara improcedibile per carenza di interesse il ricorso dell'Istituto Santa Chiara S.r.l.
Pubblicato il: 3/16/2024
Nel contenzioso, Istituto Santa Chiara S.r.l. è affiancato dall'avvocato Gabriella De Giorgi Cezzi; Regione Puglia è assistita dall'avvocato Isabella Fornelli; il Comune di Casarano è difeso dall'avvocato Deborah Calavita; il Centro diagnostico Città di Casarano S.r.l. è rappresentata dagli avvocati Pier Luigi Portaluri e Giorgio Portaluri.
L’Istituto Santa Chiara s.r.l. ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe meglio indicata, con cui il TAR Puglia ha respinto il ricorso per l’annullamento del provvedimento del 12 ottobre 2015, recante «Centro Diagnostico Città di Casarano - Rilascio, ai sensi dell’art. 8 L.R. n. 8/04, dell’autorizzazione all’esercizio di nr. 1 g.m. RMN mod. Sigma Profile HD G.E. Medical System da 0,2 Tesla, in aggiunta a nr. 1 TAC, per ampliamento dell’attività sanitaria di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine (g.m.)».
Si sono costituite le Amministrazioni appellate e la controinteressata, instando per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
All’udienza del 15 febbraio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
L’appello è improcedibile, avendo la parte ricorrente, con dichiarazione del 19 gennaio 2024, rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse in ragione del mutato quadro normativo di riferimento, che ha reso non più attuale «l’assetto di interessi» sotteso alla proposizione dell’atto introduttivo.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.