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Respinto il ricorso del Circolo Canottieri Barion Sporting contro il Comune di Bari


Pubblicato il: 3/16/2024

Nella vertenza, il Circolo Canottieri Barion Sporting Club ASD è affiancato dagli avvocati Michele Dionigi e Pierfrancesco Zecca; il Comune di Bari è difeso dagli avvocati Rosa Cioffi e Alessandra Baldi.

L’odierno appellante, “Circolo Canottieri Barion Sporting Club A.S.D.”, espone di essere un’associazione polisportiva a carattere dilettantistico con sede in Bari, presso il Molo di S. Nicola, e di proporsi quale scopo associativo, ai sensi degli artt. 2 e 3 dello Statuto, quello di formare una sana e producente coscienza sportiva, sociale e culturale, nonché quello di promuovere, diffondere e far praticare ogni attività sportiva dilettantistica, con particolare riguardo allo sport del remo, a livello sia amatoriale che agonistico, in ogni forma e manifestazione, nonché tutte le attività culturali e ricreative.

Il Circolo è titolare della concessione demaniale marittima n. 8 del 2015, nonché della concessione demaniale marittima temporanea n. 7 del 2020, in forza delle quali occupa uno specchio acqueo nel Porto Vecchio di Bari per posizionarvi pontili galleggianti che fungono da ormeggio di imbarcazioni da diporto.

In data 10 luglio 2020 il Barion formulava al Comune di Bari istanza di rilascio di una concessione demaniale suppletiva ex art. 24, secondo comma, del d.P.R. n. 328/1952 per l’ampliamento dello specchio acqueo in concessione, allo scopo di poter meglio svolgere la propria attività e di consentire l’ormeggio di imbarcazioni da diporto, in quanto taluni soci del Circolo sono proprietari di barche plurivittoriose in competizioni a livello italiano, alcune di rilevanti dimensioni e comunque iscritte alle associazioni sportive di categoria.

Dopo un complesso iter procedimentale (su cui v. infra) il Comune di Bari respingeva l’istanza con provvedimento prot. n. 0061314/2021 del 9 marzo 2021.

Avverso tale diniego insorgeva il Barion, impugnandolo innanzi al T.A.R. Puglia – Bari unitamente al cd. preavviso di rigetto adottato dal Comune il 17 febbraio 2021 e ad ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente. Successivamente il Circolo proponeva motivi aggiunti, a mezzo dei quali impugnava il provvedimento del Comune di Bari prot. n. 0129565/2021 del 19 maggio 2021, recante richiesta al predetto Circolo di pagamento di indennizzi per occupazione abusiva di area demaniale marittima in relazione agli anni 2020 e 2021.

L’adito Tribunale, con sentenza della Sez. I n. 1010/2022 del 12 luglio 2022, ha respinto il ricorso originario e dichiarato inammissibili per difetto di giurisdizione i motivi aggiunti.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante a rifondere alle controparti le spese del giudizio di appello, che liquida in via forfettaria in € 3.000,00 (tremila/00) in favore del Comune di Bari ed € 3.000,00 (tremila/00) in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per complessivi € 6.000,00 (seimila/00), oltre a spese generali e ad accessori di legge.