Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Rigettato il ricorso tributario di Donati S.p.A. contro AE


Pubblicato il: 2/27/2024

Nel contenzioso, Donati S.p.A. è affiancata dall'avvocato Giuseppe Tinelli.

Donati spa propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la commissione tributaria regionale - in accoglimento dell’appello principale dell’Agenzia delle Entrate, e ritenuto assorbito quello incidentale della società – ha dichiarato inammissibile il ricorso da quest'ultima introdotto avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso parziale da essa presentata nel dicembre 2013.

Istanza di rimborso avente ad oggetto l'imposta proporzionale di registro (3 %) versata in sede di liquidazione del lodo arbitrale omologato n. 1345 del 2008, recante la condanna di Anas spa al pagamento di vari importi, alcuni a titolo risarcitorio ed altri a titolo di maggiori corrispettivi contrattuali, a favore dell'Ati costituita dalla stessa Donati (49 %) e dalla capogruppo-mandataria Besix s.a. (51 %).

A detta della società istante, si trattava di imposta di registro versata sulla base dell'originaria liquidazione del lodo da parte dell'agenzia delle entrate, ma poi risultata non dovuta, dal momento che – come emerso in sede di PVC 17.7.2013 della GdF e confermato dall’Agenzia delle Entrate con atto di definizione n.805/2013 su istanza ex art. 5 bis D.Lgs. n. 218/97 – gli importi in condanna (salvo alcuni) dovevano ritenersi assoggettati ad Iva, perché di natura non risarcitoria ma corrispettiva.

La Commissione Tributaria Regionale - dopo aver rilevato che l'istanza di rimborso aveva ad oggetto il minor importo di euro 24.548,00 (rispetto a quello versato, pari ad euro 233.115,009), quale risultante dal 3% dell’importo di euro 818.268,46, da Donati spa fatturato con Iva 20 % ad Anas (fatt.n.18/2008) a titolo di maggiore corrispettivo pro quota (come sostenuto dalla GdF nel menzionato PVC) - ha accolto l'eccezione dell'appellante principale Agenzia delle Entrate, ritenendo che la Donati spa fosse in effetti priva della legittimazione a chiedere ed ottenere il rimborso, dal momento che l'imposta di registro in questione era stata versata non da essa, bensì dalla Besix s.a. (Mod.F23 del 19.5.2008), unico soggetto legittimato ex articolo 77 d.P.R. 131/86.

Agenzia delle Entrate non ha depositato controricorso, dichiarando di costituirsi al solo fine della discussione in udienza.

La Cassazione rigetta il ricorso; pone a carico della ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 500,00 oltre spese prenotate a debito.

Studi Coinvolti