La Cassazione si pronuncia sui ricorsi tributari di Fratelli Bartoli S.r.l. contro Regione Toscana
Pubblicato il: 3/1/2024
Nelle vertenze, la società Fratelli Bartoli S.r.l. è affiancata dagli avvocati Riccardo Carnevali, Luciano Canepa e Sarita De Luca; Regione Toscana è difesa dagli avvocati Marcello Cecchetti e Lucia Bora.
Con sentenza n. 100/03/2019, depositata in data 21 gennaio 2019 e non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla società Fratelli Bartoli s.r.l. avverso la sentenza n. 294/02/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze che aveva integralmente rigettato l’impugnazione della società contribuente avverso due atti di accertamento emessi dalla Regione Toscana, per l’imposta regionale anno 2012 relativa alla concessione del demanio rilasciata dall'Autorità portuale di Livorno, confermava la sentenza di primo grado in ordine alla debenza del tributo e ritenendo sussistere solo le obiettive condizioni di incertezza sulla portata ed ambito delle disposizioni di legge, riconosceva l’applicabilità alla fattispecie dell’invocata esimente prevista dall’art.6 del d.lgs. n.472/97 in materia di sanzioni ed interessi, dichiarando compensate le spese di lite.
La Commissione Tributaria Regionale, richiamata la normativa di riferimento, riteneva che la pretesa impositiva della regione Toscana era pienamente legittima in quanto trovava il suo presupposto nella concessione demaniale che era statale mentre alla regione Toscana e/o all’ Autorità portuale erano state solamente delegate le funzioni amministrative relative ai beni demaniali rimasti nella titolarità dello Stato. ù
Rilevava che, nel caso in esame, era la legge a fissare gli elementi essenziali del tributo: i soggetti passivi (i concessionari dei beni dello Stato), il presupposto dell’imposta (esistenza di un canone di concessione), la base imponibile (il canone concessorio) nonchè la aliquota da applicare (il 15% del canone statale), restando unicamente demandata all’ Autorità portuale di determinare, con normativa secondaria, la base imponibile, nel rispetto del principio della riserva di legge, sulla scorta di criteri prestabiliti.
Avverso la suindicata sentenza la Fratelli Bartoli s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
La regione Toscana resiste con controricorso.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.