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Inammissibile il ricorso di I.C. S.r.l. contro l'Agenzia delle Entrate


Pubblicato il: 3/4/2024

Nel contenzioso, Integration Company - I.C. S.r.l. è affiancata dagli avvocati Emanuele Vitobello e Francesco Vitobello.

L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento per Iva per l’anno 2006 nei confronti della I.C. Srl con cui, in relazione ad alcune cessioni (nella specie, di pedane da impiegare come imballaggi) alla società Egolf Vepackung s.a. in Svizzera, riteneva non applicabile il regime di esenzione di cui all’art. 8, primo comma, lett. a), d.P.R. n. 633 del 1972, risultando le fatture sprovviste della vidimazione dell’ufficio doganale.

L’impugnazione della contribuente, che deduceva l’effettività della vendita estera, accolta dalla CTP di Avellino, era rigettata dalla CTR in epigrafe.

I.C. Srl propone ricorso per cassazione con un motivo. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

In prossimità dell’udienza la contribuente depositava memoria con cui chiedeva fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere per l’avvenuta definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 193 del 2016. Con ordinanza interlocutoria n. 12676/2022 venivano chiesti chiarimenti sulla congruità della definizione in relazione all’oggetto del giudizio.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. Compensa le spese di legittimità.