Accolto il ricorso di Papeete Beach contro il Comune di Cervia per la vendita di prodotti non alimentari
Pubblicato il: 3/18/2024
Nella vertenza, Papeete Beach S.r.l. è affiancata dall'avvocato Giampaolo Ghini; il Comune di Cervia è assistito dall'avvocato Roberto Manservisi
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, integrato da motivi aggiunti, la società Papeete Beach s.r.l. impugnava la diffida P.G. n. 5824 del 13 febbraio 2012 e l’ordinanza dirigenziale del Comune di Cervia del 31 agosto 2012, recante l’annullamento della comunicazione di esercizio di vicinato in Milano Marittima, Arenile Demaniale UTE n. 281.
Con la suddetta diffida, il Comune intimava alla ricorrente dall’effettuare la vendita di prodotti del settore non alimentare presso lo stabilimento balneare ‘Bagno Papeete’.
Secondo l’Ente municipale, l’attività posta in essere dalla società violava l’art. 7, comma 3, della L.R. Emilia Romagna n. 14 del 2003, che prevedeva per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande la possibilità di vendere per asporto i prodotti oggetto dell’attività principale, e l’art. 13.5 del Piano particolareggiato dell’arenile. Il provvedimento, inoltre, era supportato dal rapporto dell’Ufficio Polizia commerciale n. 52802 del 1.12.2011, relativo agli accertamenti effettuati in data 4.9.2011 presso lo stabilimento.
La Papeete Beach s.r.l. denunciava l’illegittimità dei provvedimenti impugnati sotto vari profili, lamentando l’errore di fatto in cui era incorsa l’Amministrazione avendo la stessa imputato l’esercizio di una attività che era stata conferita in regime di affitto di azienda e regolarmente autorizzata dal Comune. Inoltre, l’Ente aveva omesso di considerare la D.I.A. che era stata presentata a suo tempo, nell’aprile del 2007, che non era stata annullata, oltre al fatto che i provvedimenti censurati erano in contrasto con la disciplina di dettaglio adottata dal Comune ai sensi dell’art. 20 della delibera C.C. n. 16 del 2010, recante i criteri di programmazione e regolamentazione dell’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande.
Il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, con la sentenza n. 511 del 2018, respingeva il ricorso, assumendo che la normativa in materia, sia a livello statale che regionale, imponeva all’Amministrazione di verificare il rispetto delle prescrizioni urbanistico ed edilizie, che dovevano sussistere anche in sede di rilascio delle autorizzazioni commerciali.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso introduttivo, integrato dai motivi aggiunti, proposto dalla società Papeete Beach s.r.l. Condanna il Comune di Cervia alla rifusione, in favore della società appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori di legge se dovuti.