Respinto l'appello di Funstage GmbH contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Pubblicato il: 3/18/2024
Nel contenzioso, Funstage GmbH e Hillside Plc sono affiancate dagli avvocati Giorgia Romitelli e Giulio Coraggio.
Avanti il giudice di prime cure, l’originaria ricorrente, odierna appellante, ha chiesto l’annullamento: per quanto riguarda il ricorso introduttivo a) della lista di siti pubblicata da ADM in data 21 aprile 2022 sul proprio sito web, limitatamente alla parte in cui ha inserito il nome a dominio www.gametwist.com nell’ ”Elenco di siti di gioco inibiti ai sensi dell’articolo 1, commi 50 e 50-bis, della legge n. 296/2006 e relativi decreti direttoriali attuativi del 2.01.2007 e del 15.11.2017, in quanto contenenti offerta, in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro ovvero contenenti pubblicità, diretta o indiretta, dei medesimi prodotti o offerta di software atti ad eludere l’inibizione di siti non autorizzati disposta da ADM”; b) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o consequenziale; c) nonché per la condanna di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – ADM all’integrale risarcimento del danno che ci si riservava di quantificare e dimostrare in corso di causa.
Il primo giudice ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse ad agire e respinto i motivi aggiunti in quanto infondati.
La società ne ha chiesto l’annullamento avanti il TAR adito, nella parte in cui essa annovera il predetto sito, nonché formulando istanza per il risarcimento dei danni.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l 'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Condanna la parte appellante a rifondere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le spese di lite, che liquida in € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge.