Respinto il ricorso del Comune di Massa contro Capital Impresit S.r.l.
Pubblicato il: 3/19/2024
Nella vertenza, il Comune di Massa è affiancato dagli avvocati Francesca Panesi e Manuela Pellegrini; Capital Impresit S.r.l. è assistita dagli avvocati Domenico Nitti e Luca Manetti.
Il Comune di Massa propone appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana indicata in epigrafe, che in accoglimento del ricorso della Progedil R.E. s.r.l. con socio unico ha annullato la nota comunale in data 19 febbraio 2013, n. prot. 9316, con cui era dichiarata improcedibile la proposta presentata in data 20 dicembre 2012 dalla società ricorrente di completamento del piano particolareggiato esecutivo relativo al centro direzionale e servizi della “zona industriale apuana”, destinata in base al piano regolatore generale risalente al 1980 a zona omogenea direzionale.
La nota impugnata era motivata sulla base di plurime difformità della proposta presentata dalla società ricorrente, riferita al lotto A, con il piano particolareggiato esecutivo già approvato ed attuato in parte, e quindi per carenza dei presupposti di cui all’art. 17, comma 3, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.
In accoglimento del motivo di illegittimità per incompetenza del dirigente autore dell’atto impugnato, la sentenza statuiva che il diniego di approvazione dello strumento attuativo, così riqualificato l’atto impugnato, avrebbe invece dovuto essere adottato dal consiglio comunale, in ragione della sua competenza sui «piani urbanistici», ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b), del testo unico delle disposizioni sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Con il proprio appello il Comune di Massa censura la statuizione di accoglimento del ricorso e ripropone le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità e improcedibilità del ricorso respinte con la sentenza impugnata.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado. Condanna il Comune di Massa a rifondere alla Capital Impresit s.r.l. con socio unico le spese di causa, liquidate in € 4.000,00, oltre agli accessori di causa.

