Il CdS si pronuncia in materia di circolazione di veicoli pesanti e ingombranti nelle zone a traffico limitato
Pubblicato il: 3/20/2024
Nel contenzioso, il Comune di Milano è affiancato dagli avvocati Paola Cozzi, Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano e Maria Lodovica Bognetti; Ag Trasporti s.r.l., Autotrasporti Jt s.r.l., Bea Trans Enterprises Group società cooperativa, Servizi Gsl s.r.l., Gruppo Trasporti Servizi s.r.l., Transport Line società cooperativa, Vtl s.r.l. e Assotir sono assistite dall'avvocato Federico Dinelli.
La controversia riguarda gli atti adottati dal Comune di Milano per regolamentare la circolazione di veicoli ingombranti di categoria M2, M3, N2 e N3 nella zona a traffico limitato.
Le società di trasporto hanno impugnato: la deliberazione di giunta comunale n. 971 dell'11 luglio 2023, recante in oggetto: “Integrazione e modifica alla disciplina viabilistica della Zona a Traffico Limitato denominata “Area B” istituita con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1366/2018 e s.m.i.. Divieto di accesso e circolazione dinamica dei veicoli, o complessi di veicoli, categorie M2, M3, N2 ed N3 non dotati di sistemi avanzati capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti situati in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede e di emettere un segnale di allerta, nonché privi di adesivo di segnalazione della presenza dell'angolo cieco, al fine di evitare la collisione”; l’ordinanza sindacale 17 luglio 2023 n. 1014, recante in oggetto “Divieto di accesso e circolazione dinamica nella Zona a Traffico Limitato Area B. Integrazione e modifica alla disciplina di Area B, a seguito della Deliberazione di Giunta Comunale n. 971 del giorno 11 luglio 2023”.
Il Tar Lombardia – Milano, con sentenza 23 novembre 2023 n. 2770, ha riunito i ricorsi e li ha accolti annullando gli atti impugnati.
Il Comune di Milano ha appellato la sentenza con ricorso n. 9752 del 2023.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge i ricorsi introduttivi. Spese del doppio grado di giudizio compensate.