Accolto il ricorso di Nuovi Progetti Sanitari S.r.l. per l'accesso agli incentivi ON - Oltre Nuove imprese a tasso zero
Pubblicato il: 3/20/2024
Nella vertenza, Nuovi Progetti Sanitari S.r.l. è affiancata dagli avvocati Filippo Calcioli e Antonella Blasi; Invitalia S.p.A. è assistita dagli avvocati Domenico Gentile e Carlo Malinconico.
L’odierna appellante, Nuovi Progetti Sanitari s.r.l., ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con il quale l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo degli investimenti di impresa – Invitalia s.p.a. ha deliberato di non accogliere la domanda volta ad ottenere le agevolazioni previste dal progetto “On – Oltre Nuove imprese a tasso zero”, che rappresenta uno dei principali strumenti agevolativi nazionali, gestito dalla stessa Invitalia s.p.a., a sostegno della nascita di imprese giovanili e/o femminili e sempre con la presenza maggioritaria, a seconda dei casi, di giovani e/o di donne.
Invitalia s.p.a. ha ritenuto che ostasse all’accoglimento della domanda la circostanza che, diversamente da quanto dichiarato dalla società nella domanda di partecipazione, la società proponente risultava partecipata, per una percentuale pari al 51%, da New Core s.r.l., in contrasto con quanto previsto dall’art. 5.1 del decreto interministeriale del 4 dicembre 2020.
Con l’ordinanza n. 6110 del 30 settembre 2022 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare, ma tale ordinanza è stata riformata da questo Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 158 del 18 gennaio 2023, che ha disposto la trattazione del merito con sollecitudine da parte del primo giudice, senza sospendere l’esecutività del provvedimento impugnato.
Infine, con la sentenza n. 8500 del 18 maggio 2023, il Tribunale ha respinto il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Nuovi Progetti, articolando due motivi di censura, e ne ha chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma, con il conseguente annullamento della delibera di non accoglibilità impugnata in prime cure.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla la delibera gravata in prime cure e tutti gli atti connessi. Condanna l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo degli investimenti d’impresa – Invitalia s.p.a. a rifondere in favore di Nuovi Progetti Sanitari s.r.l. le spese del doppio grado del giudizio, liquidate nella complessiva somma di € 8.000,00 (di cui € 3.000,00 per il primo grado ed € 5.000,00 per il secondo grado), oltre gli accessori come per legge.