Respinto il ricorso di Italo contro Trenitalia in materia di regolazione delle attività di trasporto ferroviario
Pubblicato il: 3/20/2024
Nella vertenza, Italo S.p.A. è affiancato dagli avvocati Giuliano Berruti e Sante Ricci; Trenitalia S.p.A. è difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto e Fabio Cintioli.
Italo - Nuovo Trasposto Viaggiatori S.p.A. ha proposto ricorso in appello avverso la sentenza n. 206/2022 con la quale il T.A.R. per il Piemonte ha parzialmente accolto il ricorso proposto da Trenitalia s.p.a. per l’annullamento degli atti e delibere dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti in materia di utilizzo e assegnazione degli spazi ferroviari di trasporto e stazionamento.
Con reclamo, Italo ha lamentato il diniego di assegnazione di spazi destinati a servizi di biglietteria tradizionale e automatica e altre condotte discriminatorie, in relazione alle stazioni di Roma Termini, Verona Porta Nuova, Firenze S.M. Novella, Venezia S. Lucia, Milano Centrale, Udine.
L’Autorità ha disposto di avviare - in relazione all’utilizzo da parte di Trenitalia degli spazi nelle stazioni di Roma Termini e Firenze S.M. Novella – “un procedimento, ai sensi dell’articolo 37, comma 9, del d.lgs. 112 del 2015, nonché dell’articolo 6, comma 1 del regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti dell’Autorità, nei confronti di Trenitalia S.p.A., per l’eventuale adozione di provvedimenti volti a garantire la piena ed effettiva esecuzione della misura 11.1 della delibera n. 130/2019 e del capitolo 5 del PIR 2019, in tema di rispetto dei criteri di suddivisione delle aree e sub-aree delle stazioni di Roma Termini e Firenze S.M. Novella e del vincolo di destinazione degli spazi individuati al loro interno”. Tale procedimento si è concluso con la delibera n. 35/2021, impugnata dinanzi al T.A.R. per il Piemonte e oggetto del presente giudizio.
Trenitalia ha impugnato la delibera n. 35/2021 dinanzi al T.A.R. Piemonte, articolando quattro motivi di ricorso.
Il T.A.R. ha respinto i primi tre motivi di ricorso di Trenitalia e ha accolto il quarto, annullando, quindi, la delibera nella sola parte in cui aveva disposto la restituzione degli spazi e non anche il mero ripristino della destinazione funzionale originaria in conformità al vigente Pir e PIR WEB 2.
Avverso tale capo di sentenza Italo ha proposto ricorso in appello.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando: i) respinge l’appello principale e l’appello incidentale e, per l’effetto, conferma integralmente, pur con parziale diversa motivazione, la sentenza di primo grado; ii) compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.