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Accolto il ricorso di Puresport per l'affidamento della vendita di pacchetti di guida Driving Experience all'autodromo di Monza


Pubblicato il: 3/21/2024

Nella vertenza, Puresport S.r.l. è affiancata dagli avvocati Stefano Cassamagnaghi e Andrea Giussani; Aci Informatica S.p.A. è assistita dagli avvocati Aristide Police e Raimondo D'Aquino di Caramanico; Racing Sport Experience Italia S.r.l. è difeso dagli avvocati Orazio Abbamonte e Luigi Maria D'Angiolella.

ACI Informatica S.p.a. ha pubblicato un avviso “di indagine di mercato” volto ad acquisire manifestazioni d’interesse finalizzate all’individuazione di operatori economici cui affidare, in nome e per conto dell’Autodromo Nazionale Monza Società Incremento Automobilismo e Sport SIAS S.p.a., in subconcessione e in esclusiva, la vendita e successiva esecuzione di pacchetti di esperienza di guida “Driving Experience” categoria GT e Formula presso l’Autodromo nazionale di Monza, previa concessione in esclusiva degli spazi della pista dell’Autodromo nazionale di Monza.

A seguito della trasmissione della lettera d’invito, soltanto due operatori hanno presentato un’offerta di partecipazione: Puresport S.r.l. e Racing Sport Experience Italia S.r.l.

A conclusione dei lavori, la Commissione di gara formava la graduatoria che vedeva al primo posto Puresport con 86,35 punti e, al secondo posto, RSE Italia con 80 punti. Successivamente, la Commissione procedeva all’analisi del Piano Economico Finanziario (PEF) allegato all’offerta da Puresport, e chiedeva alla stessa di fornire chiarimenti riguardo ad alcune voci dello stesso, al fine di valutare la congruità complessiva dell’offerta proposta.

Con ordinanza n. 356 del 2020 il Tar Lombardia accoglieva l’istanza cautelare ai fini del riesame, ritenendo: “che la valutazione del PEF da parte della stazione appaltante deve essere condotta secondo il cono prospettico della sostenibilità dell’offerta sicché l’omissione di alcune voci di costo (nello specifico gli oneri della sicurezza, che, peraltro, secondo quanto indicato nella stessa lettera di invito sono stati quantificati pari a zero) deve essere valorizzata in termini di incidenza sull’equilibrio dell’offerta, pena addivenire ad una esclusione automatica (non prevista) per un elemento meramente formale” e ordinando alla stazione appaltate di valutare, in contraddittorio con la ricorrente, la sostenibilità dell’offerta presentata alla luce del relativo Piano Economico Finanziario, tenuto conto della natura e dell’oggetto dell’affidamento nonché delle previsioni contenute nella lettera di invito.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con sentenza n. 2832 del 2023: dichiarava improcedibili il ricorso introduttivo di Puresport e il ricorso incidentale di RSE Italia; dichiarava inammissibile per carenza di interesse il primo ricorso per motivi aggiunti di RSE Italia; accoglieva il secondo ricorso per motivi aggiunti di RSE Italia; respingeva il ricorso incidentale di Puresport.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello principale, come in epigrafe proposto, lo accoglie; respinge l’appello incidentale di Racing Sport Experience Italia; dichiara improcedibile l’appello incidentale di Aci Informatica. Per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso principale di primo grado e respinge quello incidentale.