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Accolto l'appello di Navigazione Montanari S.p.A. contro il MIT in materia di irregolarità nelle ispezioni


Pubblicato il: 3/22/2024

Nel contenzioso, Navigazione Montanari S.p.A. è affiancata dagli avvocati Giorgio Fraccastoro e Federico Valentini.

Navigazione Montanari s.p.a. impugnava il provvedimento notificatole il 28 giugno 2021, e atti correlati, con cui il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili - Comando Generale delle Capitanerie di Porto aveva disposto il fermo della nave “Valgardena”, facente parte della flotta della stessa Navigazione Montanari, in ragione di una serie di criticità emerse nel corso di verifiche eseguite in “ispezione estesa” effettuata il 2 febbraio 2021 e riportate nel verbale di report dell’ispezione.

Deduceva la ricorrente, in sintesi: la contrarietà del comportamento dell’ispettore al principio generale di correttezza, considerato che una delle deficienze riscontrate (i.e., deficienza n. 2, “Evaluation of crew performance (fire drills) - Lack of familiarity”) era da reputarsi riconnessa alle modalità di attuazione dell’esercitazione e non alle inadeguatezze del personale coinvolto; la violazione del d.lgs. n. 53 del 2011, all. XI e della direttiva 2009/19/CE, atteso che solo la radicale deficienza di un requisito di sicurezza della nave sarebbe idoneo a costituire il presupposto per il fermo; il vizio di motivazione, non risultando comprensibile l’iter logicogiuridico posto alla base del provvedimento di fermo impugnato e sua durata.

Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, respingeva il ricorso ritenendone infondati tutti i motivi, giacché il provvedimento risultava conforme al regime di legge (di cui al d.lgs. n. 53 del 2011 e direttiva 2009/19/CE) a fronte dell’apprezzamento discrezionale attribuito all’amministrazione in ordine ai presupposti per ordinare il fermo della nave.

Nella specie, il Tar riteneva che l’apprezzamento della mala gestio della simulazione antincendio, di cui alla contestata deficienza n. 2, fosse stato espresso sulla base di una valutazione tecnico-discrezionale fondata su elementi di fatto ben descritti negli atti impugnati e non superati dalla ricorrente, e il giudizio conseguentemente espresso si presentasse ragionevole e adeguato stanti le incompetenze emerse a carico del personale di bordo; né riteneva il Tar che potesse ravvisarsi una condotta scorretta dell’ispettore nell’aver deciso “a sorpresa” il luogo (modificandolo rispetto a quello concordato) di esecuzione dell’esercitazione, essendo tale determinazione stata mossa dalla necessità di assicurare la genuinità della prova, in termini peraltro coerenti con la tipologia di pericolo testato.

Avverso la sentenza ha proposto appello la Navigazione Montanari s.p.a.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte il ricorso e motivi aggiunti in primo grado, annullando i provvedimenti amministrativi gravati, come in motivazione.