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Il TAR Lazio si pronuncia in materia di algoritmo per la determinazione della Tariffa Fissa Onnicomprensiva disposto dal GSE


Pubblicato il: 3/1/2024

Nella vertenza, Energia Fotovoltaica 34 è affiancata dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani; GSE S.p.A. è difesa dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese.

Il Gestore dei Servizi Energetici vince al Tar Lazio in relazione alla questione dell’adeguamento dell’algoritmo per la determinazione della Tariffa Fissa Onnicomprensiva disposto dal GSE in ragione dell’anomalo e imprevedibile aumento dei prezzi dell’energia verificatosi nelle annualità 2021 e 2022. 

Il Tribunale ha rigettato il ricorso promosso da diversi operatori del settore aderenti alla forma di incentivazione della Tariffa Fissa Onnicomprensiva per l’annullamento del provvedimento con il quale il Gestore ha provveduto all’adeguamento dell’algoritmo in virtù dell’aumento del prezzo dell’energia e dell’applicazione delle disposizioni previste dallo Spalma Incentivi. 

La sentenza del TAR Lazio presenta profili di estrema rilevanza, atteso che la questione ad essa sottesa interessa la posizione di numerosi operatori che nelle annualità 2021 e 2022, a causa dell’aumento improvviso dell’energia, avevano percepito importi notevolmente superiori ai valori della tariffa onnicomprensiva spettante.

Preliminarmente, il Tar ha chiarito che diversamente dalla tariffa incentivante riconosciuta agli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 1 MW, la TFO “è una tariffa fissa rapportata alla quota di produzione netta immessa in rete che non riconosce ulteriori compensi per l’energia prodotta, in quanto tutta l’energia è ceduta al GSE e non rimane nella disponibilità dei produttori”. 

Pertanto, gli operatori economici che aderiscono alla TFO, non sono esposti alle fluttuazioni del mercato relativamente al prezzo dell’energia, essendo a questi assicurato per tutto il periodo di incentivazione un importo complessivo, commisurato all’energia netta immessa in rete, comprensivo del corrispettivo monetario relativo alla valorizzazione economica dell’energia elettrica; mentre, nel caso degli impianti superiori a 1 MW, “i produttori si assumono il rischio di andare sul mercato libero e di vendere l’energia ai prezzi stabiliti nei relativi contratti di vendita, non necessariamente corrispondenti al prezzo zonale orario”.

Nel merito, il Giudice, richiamando l’art. 26, comma 4, del d.l. 91/2014 il quale stabilisce che “le riduzioni dello Spalma Incentivi si applicano solo alla componente incentivante della tariffa onnicomprensiva erogata ai sensi dei D.M. 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012”, ha precisato che attraverso l’adeguamento dell’algoritmo, il GSE ha correttamente rettificato il meccanismo di calcolo previsto ab origine dal sistema della tariffa onnicomprensiva.