Accolto l'appello di Calabra Maceri e Servizi per l'affidamento del servizio di igiene urbana nel Comune di Sorso
Pubblicato il: 3/25/2024
Nel contenzioso, Calabra Maceri e Servizi S.p.A. è affiancata dagli avvocati Franco Gaetano Scoca, Ignazio Tranquilli e Mauro Fortunato Magnelli; il Comune di Sorso è difeso dall'avvocato Federico Isetta; la Società Gesenu - Gestione Servizi Nettezza Urbana S.p.A. è assistita dall'avvocato Francesco Augusto De Matteis.
La controversia concerne l’esito della procedura indetta dal Comune di Sorso per affidare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa il servizio di gestione integrata del servizio di igiene urbana per il periodo dal 2021 al 2028, per un valore complessivo di € 15.118.949,91.
Con deliberazione 22 giugno 2020 n.18 del Consiglio, il Comune intimato appellato ha approvato il piano industriale dei servizi di igiene urbana posto alla base degli atti della gara da indire successivamente per affidarlo, nonché la relazione ai sensi dell’allora vigente art. 34 comma 20 del d.l. 18 ottobre 2012 n.179, che prescriveva di dare motivata ragione della forma di affidamento prescelta.
Il Comune ha poi indetto la gara con bando 15 dicembre 2020. Alla gara in questione hanno partecipato otto operatori economici. Esaminate le offerte, la commissione di gara ha dato atto in particolare che l’offerta della ricorrente appellante “non è risultata anomala ai sensi dell’articolo 97 comma 3 del d. lgs. 50/2016” e di conseguenza ha proposto l’aggiudicazione a suo favore in quanto prima classificata.
Di conseguenza, il responsabile di procedimento, con determinazione 6 agosto 2021 n.89, ha approvato gli atti di gara ed ha disposto l’aggiudicazione a favore della ricorrente appellante, dando atto come per legge che la validità della stessa era “vincolata alla verifica positiva dei requisiti richiesti dal bando di gara” (doc. 10 Comune in I grado), verifica positiva peraltro poi intervenuta (doc. 7 ricorrente in I grado, verifica AVC pass).
A questo punto, la controinteressata appellata, come si è detto seconda classificata, ha proposto contro questo esito il ricorso di I grado n.766/2021 R.G. T.a.r. Sardegna, deducendo in sintesi estrema l’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria in quanto a suo dire in realtà non remunerativa e quindi non sostenibile (doc. 11 Comune in I grado, ricorso). Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in primo grado.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.3245/2022 R.G.), lo accoglie in parte e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte il ricorso di I grado (T.a.r. Sardegna n. 30/2022 R.G.) e annulla ai sensi di cui in motivazione la determinazione 9 dicembre 2021 n.161 del Responsabile del Servizio lavori pubblici del Comune di Sorso nella parte in cui dispone di escutere la garanzia di cui alla polizza fideiussoria n. 1741506 della compagnia assicuratrice Elba Assicurazioni S.p.a. emessa dalla GA Agenzia Intermedia S.a.s. di Rende (CS) il giorno febbraio 2021.