Respinto il ricorso di M&D S.r.l. per l'affidamento dei lavori di miglioramento strutturale delle gallerie sulla tangenziale di Napoli
Pubblicato il: 3/25/2024
Nel contenzioso, M&D S.r.l. è assistita dall'avvocato Alberto Salvadori; Società Tangenziale di Napoli S.p.A. è affiancata dagli avvocati Orazio Abbamonte e Luigi Maria D'Angiolella.
Con bando n. CIG. 9464245E08 la società Tangenziale di Napoli s.p.a. indiceva una gara europea avente ad oggetto l’affidamento di lavori pubblici per l’adeguamento impiantistico e di miglioramento strutturale delle gallerie della tangenziale di Napoli, ubicate sull’Autostrada A56; l’appalto, avente una durata di 48 mesi ed un valore economico di euro 13.700.000,00 (iva esclusa), avrebbe dovuto aggiudicarsi, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Con ricorso al Tribunale amministrativo della Campania la società M&D s.r.l. impugnava la propria esclusione dalla procedura, chiedendone l’annullamento per “Violazione dell’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016 - violazione dei principi di massima partecipazione, proporzionalità, tassatività delle cause di esclusione e libera concorrenza; errore di valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria, irragionevolezza e ingiustizia manifesta; violazione del principio di segretezza dell’offerta economica così come deve essere correttamente interpretato – violazione del legittimo affidamento”.
Con sentenza 5 giugno 2023, n. 3419, il giudice adito respingeva il ricorso, sul presupposto che l’art. 10 delle istruzioni operative invocato dalla ricorrente – secondo cui “I Concorrenti dovranno inserire l’offerta tecnica richiesta nella predetta “Risposta Economica” nel rispetto delle modalità riportate nel Disciplinare di gara” – ancorché di non semplice e lineare interpretazione, comunque non avrebbe potuto giustificare la netta violazione delle regole del bando di gara che impedivano la commistione tra offerta economica e tecnica, prevedendo in caso contrario una causa di esclusione automatica dalla gara.
Avverso tale decisione M&D s.r.l. interponeva appello.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento, in favore della società Tangenziale di Napoli s.p.a., delle spese di lite del grado di giudizio, che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00) complessivi, oltre Iva e Cpa se dovute.