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Accolto il ricorso di Migross S.p.A. relativo all'esercizio di un centro commerciale in Castelnuovo del Garda


Pubblicato il: 3/26/2024

Nella vertenza, Migross S.p.A. è affiancata dall'avvocato Lorenzo Durano mentre il Comune di Castelnuovo del Garda è assistito dall'avvocato Saverio Ugolini.

Migross S.p.A. ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sez. III 17 luglio 2023, n. 1059, con cui si è rigettato il ricorso da essa proposto avverso l’ordinanza n. 59 del 5 giugno 2023, con cui il Comune di Castelnuovo del Garda ha disposto l’immediata chiusura di alcune aree poste all’interno del punto vendita in titolarità della società appellante, autorizzato quale media struttura di vendita.

La società aveva infatti presentato presso il Comune di Castelnuovo del Garda istanza di autorizzazione all’insediamento di una media struttura di vendita, suddivisa in alimentare (1350 mq.) e non alimentare (1150 mq.), con presenza all’interno del punto vendita di una parafarmacia (per 150 mq.) e di area di vendita di bevande alcoliche. Ne era seguita l’autorizzazione per l’esercizio di una media struttura di vendita pari a 2500 mq. da intraprendersi nell’immobile sito in Via Gardesana n. 1, in Castelnuovo del Garda.

Con il ricorso di prime cure, proposto avverso il suddetto provvedimento, la società contestava, con il primo motivo, la sussistenza degli indicati presupposti, sostenendo che le aree de quibus non erano adibite alla vendita, potendo la clientela avere accesso alle stesse solo per ritirare la merce ivi stoccata, dopo aver effettuato le operazioni di pagamento ai registratori di cassa della struttura, senza poter stazionare per compiere i propri acquisiti o visionare i prodotti ivi esposti.

Con il secondo motivo Migross lamentava che il Comune, nell’adottare il provvedimento impugnato a carattere sanzionatorio, senza previa contestazione, avesse violato l’art. 27, comma 1, l.r. n. 50 del 2012, da leggersi in combinato disposto con gli artt. 13 e 14, l. n. 689 del 1981; inoltre, il provvedimento, in tesi attorea, era illegittimo, in quanto adottato senza previa comunicazione di avvio del procedimento, in violazione degli artt. 7 e 8, l. n. 241 del 1990, con conseguente pretermissione del contraddittorio procedimentale.

Il Tar ha rigettato il ricorso, qualificando il provvedimento come non a contenuto sanzionatorio, ma meramente ripristinatorio e ritenendo pertanto destituito di fondamento, non solo il primo motivo di ricorso, ma anche il secondo.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, in accoglimento del ricorso di primo grado, annulla l’ordinanza n. 59 del 5.6.2023. Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.

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