Respinto il ricorso di Vivai Antonio Marrone S.r.l. contro la ASL Teramo per il servizio di manutenzione delle aree verdi
Pubblicato il: 3/26/2024
Nel contenzioso, Vivai Antonio Marrone S.r.l. è affiancato dall'avvocato Barbara Del Duca, Azienda Sanitaria Locale di Teramo è assistita dall'avvocato Guido Locasciulli; Flaminia Garden S.r.l. e Gruppo Stazi Mariano S.r.l. sono difesi dagli avvocati Silvia Lanzaro e Alessandro Bonanni.
Con determina a contrarre n. 2295 del 29 dicembre 2022, l’ASL di Teramo ha attivato una procedura di gara, finalizzata all’affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi dei propri plessi, distinto in due lotti, uno per la manutenzione ordinaria per un valore pari a 2.600.000 e l’altro per la manutenzione straordinaria per un valore pari a 150.000.
Alla procedura di cui al lotto n. 1 hanno partecipato, presentando la propria offerta, la Vivai Antonio Marrone s.r.l., il RTI Flaminia Garden S.r.l.- Gruppo Stazi Mariano S.r.l., e il Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa – CNS. Espletate le procedure di gara, si collocava alla prima posizione della graduatoria il RTI Flaminia Garden rispetto alla cui offerta veniva attivato il sub-procedimento di verifica dell’offerta anomala; la verifica ha avuto infine esito positivo e si è addivenuti all’aggiudicazione della commessa con la deliberazione n. 1163 del 23 giugno 2023.
La società Vivai Antonio Marrone, dopo aver esperito un primo parziale accesso documentale, è insorta avverso gli atti della procedura innanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, articolando in primis un’istanza istruttoria per l’ostensione integrale dell’offerta dell’aggiudicataria unitamente alla relazione giustificativa depositata nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia. Il motivo portante del ricorso introduttivo del giudizio, dipoi ampliato e approfondito con atto di motivi aggiunti, concerne la censura di presunta incongruità dell’offerta presentata dal RTI Flaminia Garden, con particolare riferimento alla contrazione del monte ore indicato dalla stazione appaltante per l’intero quadriennio ed alla sottostima del costo di ammortamento dei mezzi e delle attrezzature utilizzati per l’esecuzione del contratto, rilevate dall’esame della relazione giustificativa.
Il TAR L’Aquila, con sentenza n. 470 del 12 ottobre 2023, ha definito la vertenza con decisione di rigetto.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.