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Respinto il ricorso di Grandi Navi Veloci S.p.A. relativo alle sanzioni emesse da ART


Pubblicato il: 3/26/2024

Nel contenzioso, Grandi Navi Veloci S.p.A. è affiancata dall'avvocato Stefano Grassani.

Il giudizio ha ad oggetto la Delibera n. 5/2020 con cui l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ha comminato alla società appellante la sanzione pecuniaria di euro 153.710,00 ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. n. 129/2015, in base al quale “il vettore che viola gli obblighi di assistenza previsti dall’art. 17 del Reg. 1177/2010 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro per ciascun passeggero”.

In particolare, in relazione al servizio di trasporto Napoli – Palermo del 6 agosto 2018, con partenza prevista alle 23.59, cancellato per un guasto tecnico, la società è stata ritenuta responsabile della violazione degli obblighi di cui all’art. 17, par. 2, del Reg. UE n. 1177/2010, che impongono al vettore di offrire gratuitamente ai passeggeri “una sistemazione adeguata, a bordo o a terra, e il trasporto tra il terminale portuale e il luogo di sistemazione, oltre agli spuntini, ai pasti e bevande".

L’ART ha irrogato la sanzione determinata nel quantum nella somma di euro 260,00 per passeggero, ritenendo che i passeggeri coinvolti siano 809, corrispondenti al numero complessivo dei passeggeri (959) esclusi quelli ospitati a bordo della nave per il pernotto (150).

Con ricorso proposto davanti al competente TAR territoriale la società ha impugnato l’anzidetto provvedimento formulando quattro motivi di censura.

All’esito del giudizio di primo grado il TAR ha accolto parzialmente il ricorso.

Con l’odierno appello GNV impugna in parte qua la sentenza di prime cure, riproponendo le censure avanzate in primo grado e rispetto alle quali è rimasta soccombente. In particolare, GNV formula tre motivi di appello e, altresì, ripropone il secondo motivo del ricorso di prime cure rimasto assorbito nella sentenza impugnata.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite, a favore della parte appellata, quantificate in euro 5.000,00, oltre accessori di legge.