Respinto il ricorso di Hera Comm S.p.A. contro le sanzioni AGCM relative alla conclusione di contratti di fornitura non richiesti
Pubblicato il: 3/27/2024
Nella vertenza, Hera Comm S.p.A. è affiancata dagli avvocati Flavio Iacovone, Bernardo Giorgio Mattarella, Francesco Sciaudone e Andrea Neri.
Con provvedimento adottato nell’adunanza del 4 novembre 2015, ad esito di procedimento istruttorio PS/9999 avviato il 25 febbraio 2015 a sulla base di alcune segnalazioni di consumatori e associazioni di consumatori, l’Autorità Garante della Concorrenze e del Mercato ha deliberato che: due pratiche commerciali, poste in essere dalla Hera Comm S.r.l. (successivamente divenuta S.p.A.), società operante nella vendita al dettaglio di energia elettrica e gas naturale a clienti domestici e non domestici di piccole dimensioni, consistite nella conclusione di contratti non richiesti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale finalizzate all’acquisizione di clientela sul “mercato libero”, erano da ritenersi “scorrette”, ai sensi degli artt. 20, comma 2, 24, 25 e 26, lett. f) del d.lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo); una condotta, sempre posta in essere dalla medesima società, consistente nell’aver concluso dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 contratti a distanza e fuori dai locali commerciali in violazione dei diritti attribuiti al consumatore del medesimo decreto, aveva violato gli artt. 49 comma 1, lett. h), e 51, commi 6 e 7, e 52 del medesimo Codice del Consumo.
Ha quindi imposto l’inibitoria delle suddette pratiche e condotte ed ha irrogato a Hera Comm S.r.l. la sanzione pecuniaria amministrativa di € 366.000,00 totali (di cui € 140.00,00 per la pratica scorretta avente ad oggetto l’attivazione non richiesta delle forniture di energia elettrica; € 126.000,00 per la pratica scorretta avente ad oggetto l’attivazione non richiesta delle forniture di gas naturale; € 100.000,00 per la violazione di diritti dei consumatori di cui alla precedente lett. b).
Con ricorso notificato l’1 febbraio e depositato il 18 febbraio 2016, Hera Comm S.r.l. ha impugnato dinanzi al T.A.R. per il Lazio - sede di Roma, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento in questione, deducendo plurimi motivi di ilegittimità, incompetenza e violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento.
Ad esito del giudizio di primo grado, ritualmente e tempestivamente riassunto in seguito alla pronuncia della Corte di Giustizia UE, con la sentenza indicata in epigrafe il T.A.R. adito ha respinto il ricorso.
Con ricorso notificato il 23 dicembre 2020 e depositato il 28 dicembre 2020 Hera Comm S.p.A. ha proposto appello avverso la suddetta decisione.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensate le spese nei confronti dell’Autorità per L'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, condanna l’appellante Hera Comm S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo di spese processuali, in favore dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, della somma complessiva di € 8.000,00 (ottomila/00) oltre gli accessori di legge (se dovuti).