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Accolto il ricorso di Gu.Mar S.r.l. in materia di imposta di registro ed omologazione di concordato preventivo


Pubblicato il: 3/6/2024

Nella vertenza, Gu.Mar S.r.l. è affiancata dall'avvocato Alessandro Porru.

La “GU.MAR S.r.l.”, in liquidazione, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria centrale – sezione di Firenze il 27 ottobre 2014, n. 2034/12/2014, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per l’imposta di registro in dipendenza della registrazione della sentenza depositata dal Tribunale di Lucca il 17 novembre 1983, n. 542, per l’omologazione del concordato preventivo della “ELBANA PIOMBINESE Soc. Coop. a r.l.” con la garanzia della “GU.MAR S.r.l.”, in liquidazione, ha accolto il ricorso proposto dall’Ufficio del Registro di Lucca avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria di II° grado di Lucca il 5 giugno 1995, n. 82/13/1995, la quale aveva parzialmente accolto l’appello proposto dall’Ufficio del Registro di Lucca avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria di I° grado di Lucca il 17 gennaio 1991, n. 203/02/1991, nel senso che la sentenza di omologazione del concordato preventivo con garanzia fosse soggetta ad imposta proporzionale di registro nei limiti consentiti dalla circolare emanata dal Ministero delle Finanze il 5 luglio 1991, n. 32/221085, anziché ad imposta di registro in misura fissa (come era stato deciso dal giudice di prime cure).

La Commissione tributaria centrale ha riformato la decisione di secondo grado, ritenendo che la sentenza di omologazione del concordato preventivo con garanzia fosse soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell’art. 8, lett. c), della tariffa – parte prima annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, senza alcun limite della circolare emanata dal Ministero delle Finanze il 5 luglio 1991, n. 32/221085.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Con ordinanza interlocutoria, il collegio ha valutato l’opportunità di rinviare la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza in considerazione della particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.

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