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Rigettato il ricorso di AE contro AMGA Legnano e CAP Holding


Pubblicato il: 3/7/2024

Nella vertenza, AMGA Legnano S.p.A. e CAP Holding S.p.A. sono assistita dall'avvocato Simone Valmori.

L’Agenzia delle Entrate, con due motivi, chiede la cassazione della suindicata sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che ha riformato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano (sentenza n. 4884/2018), favorevole all’erario, appellata dalle contribuenti AMGA Legnano s.p.a. e Cap Holding s.p.a.

La vicenda trae origine dalla impugnazione, respinta in prime cure, dell’avviso di liquidazione dell'imposta di registro avendo le contribuenti contestato la legittimità della qualificazione, ex art. 20, d.P.R. n. 131 del 1986, come cessione di ramo d’azienda, dell'operazione posta in essere con l’atto di compravendita, registrato il 4/12/2015, tra AMGA s.p.a. e Cap Holding s.p.a., avente ad oggetto la proprietà delle reti relative al servizio idrico integrato di alcuni Comuni lombardi, costituite da beni mobili ed immobili, per un valore rispettivamente di euro 22.171.917,00 e di euro 2.328.083,00, compresi impianti e dotazioni patrimoniali, residuate in capo ad AMGA s.p.a. dalla cessione d’azienda effettuata (nel 2011) a favore di Amiacque s.r.l., per le quali percepiva un canone da Cap Holding s.p.a., soggetto gestore del servizio pubblico «dell’acquedotto, della depurazione e della fognatura (…).»

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza oggi impugnata, ha accolto l'appello delle contribuenti, osservando che l'art. 20, d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dal legislatore (con la legge di bilancio 2018), riconosce all’Ufficio il potere di attribuire una diversa natura giuridica all’atto proposto per la registrazione, ma solo sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, non più utilizzando elementi extra testuali o atti diversi ad esso collegati, che la cessione del ramo d’azienda (servizio idrico) «si sarebbe già concretizzata con precedente atto del 2011 in favore di Amiacque s.r.l., società controllata al 60% dalla odierna cessionaria (CAP HOLDING s.p.a.) dell’atto in esame» e che, quindi, «i beni sarebbero disconnessi dalla gestione del servizio idrico.

Il giudice di secondo grado, dopo aver richiamato il passaggio motivazionale della prima decisione secondo «cui l’atto controllato avrebbe completato la cessione del business idrico avviato nel 2011», afferma che l’appello deve essere accolto proprio «in quanto la sentenza impugnata è basata sulla connessione dell’atto controllato con atti precedenti che non può costituire motivo per la riliquidazione dell’imposta in quanto in contrasto con l’art. 20 del TUR come modificato dalla legge 205/2017.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 7.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

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