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Rigettato il ricorso di AGFA Gevaert S.p.A. in materia IRES relativa all'anno 2009


Pubblicato il: 3/8/2024

Nel contenzioso, AGRA Gevaert S.p.A. è affiancata dagli avvocati Andrea Manzi e Mariagrazia Bruzzone.

In data 22.11.2013 (ric., p. 11) l’Agenzia delle Entrate notificava all’Agfa Gevaert Spa l’avviso di accertamento n. T9D031C04682/2013, attinente al tributo dell’Ires in relazione all’anno 2009, mediante il quale l’Amministrazione finanziaria richiedeva il pagamento di maggiori tributi riprendendo a tassazione, con unico rilievo, l’importo imponibile di Euro 337.864,49, relativo a plusvalenza ritenuta tassabile dipendente dalla cessione del ramo d’azienda “Graphics”. Il rilievo risultava articolato su tre voci: 1/5 del valore fiscale residuo dell’avviamento Du Pont (Euro 74.082,40); 1/5 della quota del fondo indennità suppletiva di clientela (Euro 42.270,49); 1/5 del fondo svalutazione crediti residuo (Euro 217.511,60) (ric., p. 11).

La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano e contestava, tra l’altro e per quanto ancora di interesse, il vizio di motivazione dell’avviso di accertamento, l’infondatezza di tutti i rilievi proposti dall’Agenzia delle Entrate, l’omessa indicazione del responsabile dell’intero procedimento c.d. impoesattivo, il difetto di legittimazione del firmatario dell’atto impositivo e l’illegittimità dell’elevato valore dell’aggio imposto, peraltro null’affatto commisurato alla modesta prestazione meramente esecutiva richiesta all’esattore. La CTP riteneva che la società avesse provato la correttezza della propria condotta fiscale e, per tale assorbente ragione, accoglieva il ricorso ed annullava l’atto impoesattivo.

Avverso la decisione adottata dalla CTP spiegava appello l’Agenzia delle Entrate, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, mentre la contribuente riproponeva tutte le proprie censure. La CTR accoglieva parzialmente il gravame.

La pronuncia dei giudici di secondo grado è stata impugnata per cassazione dalla Agfa Gevaert Spa, che si affida a nove motivi di ricorso. L’Amministrazione finanziaria resiste mediante controricorso, ed ha proposto ricorso incidentale affidandosi a tre strumenti di impugnazione, cui ha reagito la società mediante controricorso incidentale.

Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il P.M., nella persona del s.Procuratore Generale Giuseppe Locatelli, che ha domandato rigettarsi il ricorso proposto dalla contribuente ed accogliersi i primi due motivi del ricorso incidentale introdotto dall’Agenzia delle Entrate. La ricorrente ha pure depositato memoria.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso principale proposto dalla Agfa Gevaert Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed accoglie i motivi di ricorso incidentale introdotti dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a liquidare le spese di lite del giudizio di legittimità.