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La Cassazione conferma il diniego di rimborso IRAP di Udinese Calcio S.p.A.


Pubblicato il: 3/11/2024

Nella vertenza, Udinese Calcio S.p.A. è affiancata dall'avvocato Gian Michele Gentile.

In data 31 maggio 2016 la società Udinese Calcio s.p.a. presentava all’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Udine istanza diretta ad ottenere il rimborso dell’IRAP ritenuta asseritamente indebitamente corrisposta sulle componenti positive straordinarie derivanti dal trasferimento del diritto a contrarre con giocatori, per gli esercizi 1° luglio 2005/30 giugno 2006, 1° luglio 2006/30 giugno 2007 e 1° luglio 2007/30 giugno 2008, per un importo complessivo di € 29.463,00, oltre interessi.

Formatosi il silenzio-rifiuto da parte dell’Amministrazione finanziaria, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Udine la quale, con sentenza n. 544/01/2014, pronunciata in data 18 novembre 2014 e depositata in segreteria il 9 dicembre 2014, lo rigettava, condannando la stessa società alla rifusione delle spese di lite.

Interposto gravame dall’interessata, la Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia, con sentenza n. 30/01/2016, pronunciata il 1° dicembre 2015 e depositata in segreteria il 28 gennaio 2016, rigettava l’appello, compensando integralmente le spese di quel grado di giudizio.

Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione la Udinese Calcio s.p.a., sulla base di due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

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