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Rigettata la richiesta di diniego di rimborso avanzata da Intermonte SIM S.p.A.


Pubblicato il: 3/12/2024

Nel contenzioso, Intermonte SIM S.p.A. è affiancata dagli avvocati Stefano Carmini, Daniela Zamboni e Claudio Lucisano.

La Intermonte SIM s.p.a. in data 13 giugno 2016 presentava all’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Milano istanza di rimborso, con la quale chiedeva la restituzione della maggiore IRES versata negli anni d’imposta 2011, 2012, 2013 e 2014 a seguito del mancato utilizzo della deduzione ACE (Aiuto Crescita Economica), per un importo complessivo di € 734.058,00.

Nell’istanza in questione la società contribuente deduceva di avere deliberato il 1° dicembre 2010 un aumento di capitale inscindibile di € 5.333.333,00 con sovrapprezzo di € 13.866.666,00, sottoscritto in data 3 gennaio 2011. Sosteneva la rilevanza di tale operazione ai fini dell’agevolazione fiscale ACE, con la conseguente riduzione del proprio reddito imponibile per i periodi d’imposta dal 2011 al 2014. Precisava che «in ciascuno degli anni d’imposta dal 2011 al 2014 l’incremento di capitale proprio così ricalcolato trovava capienza nel limite del patrimonio netto risultante dal bilancio così come richiesto dalla normativa ACE».

Formatosi il silenzio-rifiuto da parte dell’Ufficio, la Intermonte SIM s.p.a. proponeva quindi ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano la quale, con sentenza n. 248/20/2018, depositata il 22 gennaio 2018, lo rigettava.

Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 206/06/2020, pronunciata il 27 marzo 2019 e depositata in segreteria il 27 gennaio 2020, rigettava l’appello, compensando le spese di lite.

Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione la Intermonte SIM s.p.a., sulla base di un unico. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta. La ricorrente ha depositato memoria.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 11.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.