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Rigettato il ricorso di Travaglini S.r.l. per l'attuazione del programma integrato di intervento del Polo Universitario Piceno


Pubblicato il: 3/27/2024

Nel contenzioso, Travaglini S.r.l., Ubaldi Costruzioni S.r.l., Geosistem Lavori Speciali S.r.l. e Alesi Umberto S.p.A. sono assistite dall'avvocato Giuseppe Giuffrè; il Comune di Ascoli Piceno è difeso dagli avvocati Lucia Iacoboni e Sabrina Tosti.

La società Travaglini s.r.l. ha partecipato, in raggruppamento temporaneo di imprese (Ubaldi Costruzioni S.r.l., Scarpetti Geom. Ubaldo & C. S.n.c., Geosistem Lavori Speciali S.r.l., Alesi Umberto S.p.a.), alla procedura selettiva indetta dal Comune di Ascoli con avviso pubblico del 28 giugno 2001 per l’attuazione del «programma integrato di intervento» volto alla realizzazione del «Polo Universitario Piceno», da realizzare con finanziamenti della Regione Marche. All’esito della procedura, la proposta formulata dal raggruppamento capeggiato dalla società Travaglini veniva dichiarata vincitrice.

Successivamente, a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici per il mancato rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, la procedura veniva riqualificata dal Comune come project financing (delibera della Giunta Comunale 18 giugno 2003, n. 175), riconoscendo al raggruppamento Travaglini la qualifica di promotore.

Peraltro, con delibera della Giunta comunale del 27 ottobre 2009, n. 124, il Comune di Ascoli Piceno prendeva atto del parere negativo reso dal Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici e decideva di abbandonare anche la procedura di project financing e di stipulare un nuovo accordo di programma con la Regione Marche al fine di preservare il finanziamento per la realizzazione del polo universitario.

Con ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per le Marche, la società Travaglini ha chiesto l’accertamento della illegittimità dell’inerzia del Comune nel definire la procedura di finanza di progetto, nonché il risarcimento dei danni subiti per l’inerzia e i ritardi dell’amministrazione e per la decisione dell’amministrazione di non avviare e concludere la seconda fase della procedura di finanza di progetto (ossia la gara per l’individuazione della migliore proposta, cui sarebbe seguito l’eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte del promotore).

Con sentenza non definitiva (18 gennaio 2011, n. 29), il T.a.r. per le Marche ha respinto il ricorso sul silenzio, disponendo la prosecuzione del giudizio con rito ordinario per la trattazione delle domande risarcitorie.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna parte appellante al pagamento in favore del Comune di Ascoli Piceno delle spese giudiziali del presente grado, che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge se dovuti.