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Improcedibilità per carenza di interesse nel contenzioso antitrust tra RAI e Mediaset


Pubblicato il: 3/27/2024

Nella vertenza, RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. è affiancata dagli avvocati Giovanni De Vergottini, Marco Petitto e Riccardo De Vergottini; Mediaset S.p.A. è difesa dagli avvocati Damiano Lipani, Stefano Previti e Giuseppe Rossi.

Considerato che, con memoria del 12.2.2024, la RAI ha dedotto “di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e dell’atto di appello”, e per l’effetto, ha chiesto “che ne venga dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e, per l’effetto, venga riformata totalmente la sentenza appellata”.

Ritenuto di prendere atto dell’istanza della Rai (che, in sostanza, deduce la carenza di interesse alla domanda di annullamento originariamente formulata) e di dichiarare, quindi, il ricorso di primo grado improcedibile per sopravvenuto carenza di interesse, in riforma della sentenza appellata, precisando che, per effetto di tale statuizione, gli atti impugnati divengono necessariamente definitivi.

Ritenuto di compensare le spese di lite del doppio grado di giudizio, stante la complessità e la novità delle questioni oggetto di causa, come già evidenziato dal Giudice di primo grado.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in riforma della sentenza appellata, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio. Compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.