Accolto l'appello di Sokoed S.p.A. contro INPS
Pubblicato il: 3/28/2024
Nel contenzioso, Sokoed S.p.A. è affiancata dagli avvocati Antonia e Arianna Scione; INPS è difesa dagli avvocati Mauro Sferrazza, Maria Passarelli, Vincenzo Triolo e Vincenzo Stumpo.
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione di Salerno, la Sokoed s.p.a. - affidataria da parte del Contraente generale Società di Progetto Metro C s.c.p.a. dei lavori di realizzazione delle opere a rustico della Stazione Amba Aradam/Ipponio della nuova Linea C della Metropolitana di Roma, sospesi con lettera del 18 dicembre 2015 - ha impugnato il diniego di ammissione al trattamento di integrazione salariale emesso dalla sede di Battipaglia dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (Inps) in data 9 giugno 2017 e comunicato il successivo 28 giugno 2017 nonché la connessa richiesta di regolarizzazione retributiva e contributiva delle posizioni individuali dei lavoratori del 9 giugno 2017, comunicata il 28 giugno 2017.
La ricorrente ha dedotto l’incompetenza territoriale della sede di Battipaglia dell’Inps, la mancanza dei presupposti del rigetto e il difetto di motivazione.
Con sentenza 31 maggio 2021, n. 1364 la sez. I del Tar Salerno, dopo aver confermato la propria competenza territoriale (e non quella del Tar Lazio, come eccepito dall’Inps), ha respinto il ricorso rilevando è stata la stessa società ad aver presentato l’istanza di Cassa integrazione alla sede dell’Inps di Battipaglia. Ha ritenuto legittimo il diniego impugnato affermando altresì che l’Inps avrebbe congruamente motivato in ordine alla insussistenza dello stato di crisi, sia pur solo di tipo temporaneo e transitorio, tale da giustificare l’integrazione salariale, in quanto il mero prolungarsi della situazione di insolvenza della stazione appaltante non è causale che giustifica l’integrazione salariale.
Con appello notificato in data 9 agosto 2021 e depositato il successivo 21 agosto la Sokoed s.p.a. ha impugnato la sentenza del Tar Campania, sezione di Salerno, sez. I, 31 maggio 2021, n. 1364 deducendone l’erroneità nella parte in cui ha confermato la competenza della sede Inps di Battipaglia, e ciò in quanto la competenza a decidere sull’istanza di Cassa integrazione guadagno ordinaria è individuata nella sede dell’unità produttiva ovvero il cantiere ove si applica la sospensione dei lavori, e non nella sede operativa ed amministrativa.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione di Salerno, sez. I, 31 maggio 2021, n. 1364, accoglie il ricorso di primo grado.

