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Respinto il ricorso di Indaco Soc. Coop. per il servizio di prima accoglienza per le donne maltrattate in Valle d'Aosta


Pubblicato il: 3/29/2024

Nel contenzioso, Indaco - Società Cooperativa Sociale è affiancata dagli avvocati Giovanni Borney e Davide Torrione; In.Va. S.p.A. è assistita dagli avvocati Francesco Russo e Francesco Dal Piaz; La Sorgente Soc. Coop. e L'Esprit a L'Envers Soc. Coop. è difesa dagli avvocati Hebert D'Herin e Riccardo Viriglio.

Con atto datato 13 settembre 2022 IN.VA. S.p.A. - Centrale Unica di Committenza Regionale pubblicava il bando della gara mediante procedura aperta per il servizio triennale di prima accoglienza per donne maltrattate denominato “Arcolaio” (CIG 928149759F), per la Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Con determinazione n. 506 del 17 novembre 2022 il Direttore Generale di IN.VA. S.p.A. disponeva l’aggiudicazione del servizio in favore del RTI tra La Sorgente Società Cooperativa Sociale e L'Esprit À L'Envers Società Cooperativa Sociale (d’ora in avanti anche RTI “La Sorgente”). Con comunicazione a mezzo PEC del 18 novembre 2022, IN.VA. S.p.A. comunicava alla cooperativa Indaco di aver approvato l’aggiudicazione.

A seguito di due successive istanze di accesso agli atti veniva consentito l’accesso alla documentazione amministrativa del RTI aggiudicatario depositata a corredo dell’offerta tecnica, ad eccezione dell’allegato 1) “Planimetria Struttura”, nonché il progetto.

Con atto notificato in data 28 dicembre 2023, Indaco - Società Cooperativa Sociale (d’ora in avanti anche solo “Indaco”) proponeva ricorso avverso gli atti di gara, ivi compresa la determinazione n. 506 del 17 novembre 2022 di aggiudicazione della stessa disposta in favore del RTI La Sorgente.

Con sentenza n. 19/2023, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle D'Aosta respingeva il ricorso.

Di tale sentenza, asseritamente ingiusta e illegittima, Indaco ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta n. 19/2023. Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida come di seguito: a) € 5.000/00 (cinquemila) oltre accessori e spese di legge in favore di In.Va. S.p.A.; b) € 5.000/00 (cinquemila) oltre accessori e spese di legge in favore del controinteressato.