Respinto il ricorso di Aliplast S.p.A. relativo al riconoscimento del sistema di smaltimento rifiuti PARI
Pubblicato il: 3/29/2024
Nella vertenza, Aliplast S.p.A. è affiancata dagli avvocati Aurelio Gentili, Andrea Trotta, Maria Alessandra Sandulli e Andrea Ciardiello; Conai è difeso dagli avvocati Gian Domenico Mosco e Salvatore Alberto Romano.
Con sentenza n. 833/2019 il T.A.R. del Lazio ha accolto in parte i ricorsi riuniti n. 14309 e n. 14863, proposti, rispettivamente, dal Consorzio Nazionale Imballaggi (d’ora in avanti anche solo CONAI), e dal Consorzio Nazionale per la Raccolta il Riciclaggio e il Recupero degli Imballaggi in Plastica (d’ora in avanti anche solo COREPLA) per l’annullamento del provvedimento direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, prot. 5201/TRI/DI/R del 4 agosto 2014, recante decreto di riconoscimento del sistema PARI, promosso da Aliplast s.p.a. quale sistema autonomo alternativo alla filiera CONAI-COREPLA; la medesima sentenza ha in parte respinto e in parte dichiarato estinto per rinuncia il ricorso n. 14988 proposto da Aliplast per l’annullamento del medesimo decreto ai sensi dell’art. 221, co. 5, del d.lgs. 152/2006, nella parte in cui sottopone tale riconoscimento al rispetto di alcune condizioni e prescrizioni specificamente indicate nello stesso decreto impugnato.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla società Aliplast.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il CONAI, ricorrente in primo grado; si è altresì costituito, ma senza svolgere difese scritte, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento in favore delle parti appellate costituite delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro diecimila/00, oltre accessori come per legge, in ragione di euro cinquemila/00 oltre accessori per ciascuna parte appellata.