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Inammissibile il ricorso di FCA in materia di vincolo paesaggistico sulle strutture del museo Alfa Romeo


Pubblicato il: 3/30/2024

Nel contenzioso, FCA Partecipazioni S.p.A. e FCA Italy S.p.A. sono affiancate dagli avvocati Antonio Pavan ed Enrico Adriano Raffaelli; il Comune di Arese è assistito dagli avvocati Riccardo D'Ippolito e Carmelo Mendolia.

FCA Partecipazioni s.p.a. e FCA Italy s.p.a. hanno proposto ricorso per revocazione della sentenza n. 1433/2023 della Sezione che ha respinto l’appello proposto dalle odierne ricorrenti avverso la sentenza n. 672/2017 del T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano.

Con i ricorsi introduttivi dei relativi giudizi le Società del Gruppo FCA hanno impugnato il provvedimento prot. n. 982 datato 31 gennaio 2011, con il quale la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia ha: i) dichiarato di interesse storico particolarmente importante, ai sensi degli artt. 10, comma 3, lett. d), e 13 del D.Lgs. n. 42/2004, la porzione di compendio immobiliare denominata Centro direzionale Alfa Romeo, porzione adibita a Museo storico e annessi, ovvero, autofficina, Centro documentazione – Archivio storico, uffici direzionali; ii) dichiarato di interesse storico particolarmente importante, ai sensi degli artt. 10, comma 3, lett. d) ed e), e 13 del D.Lgs. n. 42/2004, la raccolta del Museo storico Alfa Romeo, costituita da varie collezioni; iii) dichiarato di interesse storico particolarmente importante, ai sensi degli artt. 128, comma 3, 10, comma 3, lett. b), e 13 del D.Lgs. n. 42/2004, l’archivio denominato Centro documentazione – Archivio storico Alfa Romeo, costituito da varie sezioni.

. In particolare, il vincolo è stato apposto sui beni puntualmente indicati al punto 2.1 della sentenza revocanda al quale può rinviarsi anche per esigenze di brevità della trattazione.

La raccolta del Museo storico Alfa Romeo è stata dichiarata di interesse storico particolarmente importante ai sensi degli artt. 10, comma 3, lett. d) ed e) e 13 del Codice dei Beni Culturali, e come tale è stata sottoposta a tutte le normative in esso contenute. Il provvedimento ha specificato che tale raccolta costituisce un insieme unitario ed inscindibile dall’immobile contenitore, e che la raccolta del Museo Storico Alfa Romeo è pertinenza della porzione immobiliare denominata Centro Direzionale Alfa Romeo: porzione adibita a Museo Storico ed annessi, ovvero autofficina, Centro Documentazione - Archivio Storico, uffici direzionali e, come tale, è inscindibile e inamovibile dalla sua sede.

Con ricorsi per motivi aggiunti le parti hanno impugnato la nota della Direzione Regionale Lombardia n. 587/2014, contenente un parere in ordine allo studio di fattibilità intitolato Progetto Arese/Expo 2015, finalizzato a riqualificare l’area in vista dell’evento.

Il T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano ha riunito i ricorsi e li ha respinti con sentenza n. 672/2017

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna le Società del Gruppo FCA, in solido, a rifondere le spese di lite del presente giudizio in favore del Comune di Arese e delle Amministrazioni statali che liquida, per ciascuno in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge.