Respinto il ricorso di Roquette Italia S.p.A. contro il GSE
Pubblicato il: 3/30/2024
Nel contenzioso, Roquette Italia S.p.A. è affiancata dall'avvocato Riccardo Montanaro; GSE S.p.A. è assistito dagli avvocati Antonio Pugliese e Fabio Garella.
Roquette Italia s.p.a. (di seguito anche solo “Roquette”) ha appellato ha sentenza n. 5516/2021, con la quale il T.A.R. per il Lazio – sede di Roma ha respinto il ricorso proposto dalla Società per l’annullamento: i) del provvedimento del G.S.E. – Gestore Servizi Energetici – prot. P20130192220 del 4.10.2013, con cui il G.S.E. aveva respinto l’istanza di qualifica I.A.F.R. presentata per l’impianto “Serravalle”, ubicato nel Comune di Cassano Spinola; ii) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, tra cui la nota G.S.E. in data 26.6.2013, prot. n. P20130137507, contenente i motivi ostativi all’accoglimento della domanda; iii) “ove dovesse occorrere”, delle procedure applicative del D.M. 6.7.2012, approvate dal G.S.E. in data 24.8.2012, con particolare riguardo alle disposizioni in tema di entrata in esercizio degli impianti.
La Società ha, quindi, impugnato dinanzi al T.A.R. per il Lazio i provvedimenti indicati al punto 1 della presente sentenza.
La Società ha proposto appello articolando due motivi che saranno di seguito illustrati ed esaminati. Si sono costituiti in giudizio il G.S.E. e il Ministero chiedendo di respingere l’appello. In vista dell’udienza pubblica del 29.2.2024 l’appellante e il G.S.E. hanno depositato memorie conclusionali e memorie di replica. All’udienza del 29.2.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna Roquette Italia s.p.a. a rifondere al G.S.E. le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge. Compensa le spese di lite tra Roquette Italia s.p.a. e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.