Rigettato il ricorso di Intesa Sanpaolo S.p.A. riguardante modalità ingannevoli ed omissive di offerta dei diamanti da investimento
Pubblicato il: 3/30/2024
Nel contenzioso, Intesa Sanpaolo S.p.A. è affiancata dagli avvocati Flavio Iacovone, Bernardo Giorgio Mattarella, Francesco Sciaudone e Andrea Neri.
Oggetto della domanda di annullamento veicolata con il ricorso di primo grado da Intesa San Paolo s.p.a. era, per quanto di interesse, la deliberazione n. 26758 del 20 settembre 2017 con la quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, previo accertamento ispettivo, irrogava alla medesima società, nell’ambito di una più vasta attività sanzionatoria riguardante anche Diamond Investment s.p.a. e Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., una sanzione pecuniaria pari ad € 3.000.000,00, discendente, quanto alla società appellante, da una pratica commerciale scorretta (artt. 20, 21, comma 1 lett. b, c, d, f e art. 23, comma 1, lett. t, cod. cons.) «riguardante le modalità ingannevoli ed omissive di offerta dei diamanti da investimento venduti principalmente attraverso il canale bancario».
AGCM, ad un tempo, vietava a ISP l’«ulteriore continuazione» delle condotte contestate.
Conclusivamente AGCM ha ritenuto: - che la pratica posta in essere (da tutti i soggetti societari coinvolti) sarebbe «contraria alla diligenza professionale e idonea a indure in errore i consumatori relativamente al prezzo e al modo in cui viene calcolato – prospettato da DPI come quotazione di mercato; all’andamento del mercato dei diamanti e alla vantaggiosità e redditività dell’acquisto prospettato, in comparazione con l’inflazione ed altri investimenti; alla certezza del rapido e certo disinvestimento in termini di facile liquidabilità del bene; alle qualifiche di leader di mercato del professionista DPI»; - quanto al dato temporale, «la pratica commerciale è stata posta in essere da ISP dall’inizio di ottobre 2015 con la firma dell’accordo di collaborazione con DPI ed è tuttora in corso alla data della decisione». In punto di quantificazione della sanzione, AGCM l’ha quantificata nella misura di euro 3.500.000,00 ed ha, ad un tempo, proceduto ad una riduzione di euro 500.000,00 in considerazione del fatto che ISP da agosto 2016 si sarebbe attivata per far modificare l’informativa contrattuale di DPI diretta ai propri clienti e si è impegnata a mettere in atto varie misure volte a mitigare l’impatto sui consumatori della pratica suddetta.
ISP impugnava, con la richiesta di annullamento veicolata con il ricorso di primo grado.
Con sentenza n. 15041 del 2022, il T.a.r. per il Lazio, sez. I, rigettava il ricorso ritenendo adeguatamente motivato il provvedimento impugnato e fondate le considerazioni di AGCM circa il concorso, desumibile dai fatti evidenziati, di ISP alla pratica commerciale scorretta di DPI.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta. Condanna Intesa Sanpaolo s.p.a. alla rifusione, in favore dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, delle spese processuali che liquida in € 5.000,00 (euro cinquemila/00), oltre accessori come per legge; nulla per le spese nei confronti di Diamond Private Investment s.p.a., Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., Altroconsumo - Associazione di consumatori, Movimento difesa del cittadino, Associazione nazionale di consumatori ed utenti, Codacons - Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori.