Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Respinti i ricorsi di Marcopolo Engineering S.p.A. contro il GSE per la qualifica IAFR


Pubblicato il: 4/1/2024

Nelle vertenze, Marcopolo Engineering S.p.A. è affiancata dall'avvocato Andrea Fantappiè; GSE S.p.A. è assistito dagli avvocati Aristide Police e Antonio Pugliese.

Marcopolo Engineering s.p.a. Sistemi Ecologici ha impugnato le sentenze n. 4176, 6391 e 6390 del 2021 con le quali il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III ter, ha respinto i ricorsi avverso le comunicazioni del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., con la quale sono state respinte le domande di qualifica di "impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR)", ai sensi dell'art. 4, comma 1, decreto 18.12.2008, per gli impianti denominati: "Monsummano Terme 2" da 0,249 MW, sito in località Fossetto, Comune di Monsummano Terme (PT) — IAFR 8521; “Viterbo 2”, sito in località Fornaci, comune di Viterbo e "Castellamonte 2" da 0,625 MW, sito in località Vespia, Comune di Castellamonte (TO) — IAFR 8535.

Il giudizio di primo grado aveva avuto ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di diniego all’ammissione degli incentivi emesso dal GSE nei confronti della società appellante, adottato in quanto la Società non aveva terminato la costruzione dell’impianto nei termini previsti e il suo impianto non era stato qualificato come nuovo, rilevandosi la possibile presenza di un doppio incentivo. La Società aveva impugnato il provvedimento di diniego sollevando plurime censure e deducendo, inoltre, che erano stati violati gli articoli 10 bis e 18 della l. 214/90 per il mancato soccorso procedimentale e per la mancata acquisizione d’ufficio di un documento detenuto dalla pubblica amministrazione (nel caso di specie dalla Provincia di Torino). Inoltre lamentava che il GSE non aveva ritenuto provata né la tempestiva sostituzione del gruppo elettrogeno né la natura di nuovo impianto.

Il Tar dichiarava infondato il ricorso, ritenendo che la Società non avesse dimostrato l’entrata in esercizio dell’impianto al 31 dicembre 2012. Inoltre, trattandosi di un atto plurimotivato ed essendo stata rilevata l’infondatezza di uno dei motivi di ricorso, secondo il TAR ne sarebbe derivata l’inammissibilità per carenza di interesse delle doglianze proposte avverso le ulteriori argomentazioni motivazionali.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sugli appelli, li respinge. Condanna l’appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio, complessivamente liquidate in Euro 3.000,00 oltre ad oneri di legge.