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Inammissibile il ricorso di Compagnia Fiduciaria di Genova relativo alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria


Pubblicato il: 4/1/2024

Nella vertenza, Compagnia Fiduciaria di Genova S.p.A. è affiancata dagli avvocati Roberto Damonte e Romano Rotelli.

La controversia ha ad oggetto il ricorso proposto dall’originaria parte appellante per la revocazione della sentenza n. 152 del 2021 del CdS. Con quest’ultima pronuncia la sezione ha respinto l’appello proposto dalla stessa parte avverso la sentenza del Tar Lazio, recante rigetto del ricorso presentato dalla stessa parte avverso: il decreto del Ministero dello sviluppo economico recante revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società ricorrente, nonché gli atti presupposti.

Con ricorso per revocazione la parte deduce i seguenti motivi di revocazione: errore di fatto, in quanto la commissaria liquidatrice era anche uno dei due ispettori e non poteva quindi, in qualità di commissario, rinnegare l'operato svolto da lei stessa in qualità di ispettore e la commissaria non ha comunque denunciato il compimento di alcun illecito da parte di alcun esponente di COFIGE, per cui il Giudicante non percepisce la circostanza oggettiva che gli "sviluppi successivi" altro non sono che l'accertamento della situazione di fatto e delle asserite irregolarità esistenti presso COFIGE al momento della revoca dell'autorizzazione e della messa in l.c.a. (irregolarità che, all'esito della procedura, non si sono rivelate tali); omessa pronuncia, in quanto la sentenza revocanda nulla afferma in ordine a fatti rilevanti né percepisce il fatto che competente ad accertare le asserite irregolarità in materia di antiriciclaggio era l'UIF della Banca d'Italia (e non il MISE), il quale non ha adottato alcun provvedimento sanzionatorio nei confronti di COFIGE e dei suoi esponenti; - errore di fatto attinente ai rilievi in tema di "scudo fiscale", all'asserita mancanza di istanze istruttorie da parte di COFIGE; alla portata della perizia di parte depositata da COFIGE, alla portata della sentenza penale riferita al dott. De Marini, depositata da COFIGE, alla ritenuta "irreversibilità" della "crisi" di COFIGE; omessa pronuncia anche sotto quattro ulteriori profili attinenti alla gravità delle violazioni e all'asserita inerzia di COFIGE, all'omesso esame dei rilievi riferiti alla disciplina in tema di adeguata verifica, all'omesso esame dei vizi riferiti agli obblighi di natura societaria ed all'effettiva portata del provvedimento gravato.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte resistente, liquidate in complessivi euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre accessori dovuti per legge.