Rigettato l'appello di Mediatouring avverso la disattivazione dell'impianto radiofonico nel Comune di Mascalucia
Pubblicato il: 4/2/2024
Nella vertenza, Mediatouring S.r.l. è affiancata dall'avvocato Massimo Oddo.
Oggetto della domanda di annullamento proposta con il ricorso di primo grado era la nota n. ITS/5505/390-12/13 del 23 aprile 2013 con la quale l’ex Ministero per le comunicazioni (cui è subentrato il Ministero dello sviluppo economico) disponeva – previo espresso richiamo, tra l’altro, alla nota di chiusura del procedimento prot. ITS/68/08/15678/MSC del 10 giugno 2008 – nei confronti di Mediatouring s.r.l. «la disattivazione dell’impianto di trasmissione radiofonica ubicato in c.da Mompilieri nel Comune di Mascalucia (CT)» (Radio Touring), «con l’apposizione di suggelli […]».
L’Amministrazione contestava la violazione dell'art. 195 d.P.R. n, 156 del 1973, così come modificato dall’art. 30 l. 223 del 1990 e dell’art. 98, commi 2 e 3, d.lgs. n. 259 del 2003 per essere l’impianto esercitato in assenza di titoli abilitativi.
Con sentenza n. 6773 del 2021 il T.a.r. per il Lazio dichiarava inammissibile il ricorso «stante la mancata impugnazione ed il consolidarsi degli effetti del provvedimento n. ITS/68/08/15678/MSC, del 20.09.2008, con il quale il Ministero dello sviluppo economico comunicava alla ricorrente il mancato accoglimento della istanza di sanatoria dell’impianto per mancanza del requisito prescritto dall’art. 24 comma 1 lett. f) dell’art. 27 della legge n. 112 del 2004».
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Mediatouring s.r.l.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta e, per l’effetto, conferma, con diversa motivazione, l’impugnata sentenza. Condanna la parte appellante alla rifusione, in favore del Ministero dello sviluppo economico, delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge.