Respinto il ricorso di Meridiana Costruzioni Generali per l'affidamento degli interventi sui moli nel porto di Acquamorta
Pubblicato il: 4/2/2024
Nel contenzioso, Meridiana Costruzioni Generali S.r.l. è affiancata dall'avvocato Federico Liccardo; il Comune di Monte di Procida è assistito dall'avvocato Antonio Messina; CEM S.p.A. è difesa dall'avvocato Gianluca Caporaso.
Risulta dagli atti che con determina del III Settore n. 89 del 30 aprile 2020, il Comune di Monte di Procida indiceva una procedura aperta di gara per l’affidamento della progettazione e dell’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza delle strutture del porto di Acquamorta, con interventi sui moli di sopraflutto e sottoflutto – opere di completamento – Lotto 1, per un importo a base d’asta di euro 5.060.982,19, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
All’esito delle operazioni di gara la società CEM s.p.a. si collocava al primo posto in graduatoria, con il punteggio complessivo di 98,243, seguita dal RTI facente capo a Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. con il punteggio totale di 95,427.
Con ricorso al Tribunale amministrativo della Campania il raggruppamento secondo graduato impugnava la determina di aggiudicazione n. 36 del 3 febbraio 2021; il ricorso veniva però respinto con sentenza n. 4633 del 2021, che veniva riformata dal Consiglio di Stato con pronuncia n. 4793 del 2022.
Avverso tale provvedimento il detto raggruppamento proponeva ricorso per ottemperanza (definito infine con sentenza n. 2857 del 2023) innanzi al Consiglio di Stato; parallelamente, con autonomo ricorso al Tribunale amministrativo della Campania, il medesimo operatore economico altresì impugnava il nuovo provvedimento di aggiudicazione, lamentando la violazione dell’art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016, del paragrafo 4.1 e del capo 5 del bando/disciplinare di gara, nonché della legge n. 84 del 1994, oltre all’eccesso di potere per illogicità manifesta e sviamento.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna le appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite dell’attuale fase del giudizio in favore del Comune di Monte di Procida e di CEM s.p.a., che complessivamente liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) ciascuno, oltre Iva e Cpa se dovute.