Accolto il ricorso del GSE in materia di attività di controllo e verifica dei criteri di efficienza energetica e di consumi primari
Pubblicato il: 4/3/2024
Nel contenzioso, il GSE è affiancato dagli avvocati Fabio Garella e Antonio Pugliese; 3e Ingegneria S.r.l. è assistita dagli avvocati Giuliano Berruti, Fabio Baglivo e Pier Francesco Viganò.
Con ricorso n.6120 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto innanzi al T.a.r. Lazio, la Società 3E Ingegneria S.r.l. aveva chiesto l’annullamento: del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici-GSE S.p.A.- Direzione Verifiche e Ispezioni, prot. N. GSE/P20150017757 del 12 marzo 2015, avente ad oggetto “Attività di controllo mediante verifica e sopralluogo ai sensi dell'art. 14 comma 1 del DM 28 dicembre 2012, sull'intervento di riduzione dei consumi di energia primaria identificato dalla prima richiesta di emissione dei titoli di efficienza energetica con il codice 0127989050113R016, il cui soggetto titolare è la 3E Ingegneria S.r.l. Comunicazione di esito”. Nonchè degli atti successivi e collegati a detto provvedimento.
A sostegno del ricorso e dei motivi aggiunti aveva dedotto molteplici motivi di gravame tra i quali l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio, il difetto dell’avviso di avvio del procedimento e l’insussistenza di un potere che configuri l’annullamento degli incentivi come operazione meccanica, applicabile a qualsiasi violazione, anche non rilevante ai fini dell’ammissione agli incentivi. Con ricorso per motivi aggiunti, la Società impugnava il provvedimento gravato per una pretesa violazione sopravvenuta dell’art. 42 del D.lgs. 28/2011, come modificato dal d.l. n. 76/2020 (c.d. “Semplificazioni”).
Nella resistenza di GSE S.p.a. e nella costituzione formale di Enea - Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente e del Ministero dello sviluppo economico e di Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il Tribunale adìto (Sezione III Stralcio) ha così deciso il gravame al suo esame: ha accolto il ricorso e, per l’effetto, annullato il provvedimento impugnato; ha condannato il GSE al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente liquidate in euro 2.500,00, oltre accessori di legge.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto fondato il motivo con cui si deduce l’illegittimità del provvedimento perché adottato in violazione dei presupposti richiesti dall’art. 21 nonies, l.n. 241/1990.
Avverso tale pronuncia il GSE ha interposto appello.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado.