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Feudi di San Gregorio S.p.A. vince il contenzioso in Corte di Giustizia dell'Unione Europea


Pubblicato il: 3/11/2024

Di Tanno Associati, con l’Avvocato Rosamaria Nicastro e un team composto anche dal Partner Renzo Amadio e dal Senior Associate Angelo Viti ha affiancato Feudi San Gregorio S.p.A.

Feudi di San Gregorio S.p.A. è risultato vittorioso in Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Causa C-341/22) in un giudizio riguardante la compatibilità con la Direttiva 2006/112/CE, della normativa nazionale in materia di società di comodo e, segnatamente, dell’art. 30, comma 4, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, che revoca il diritto alla detrazione, al rimborso e alla cessione dell’eccedenza di IVA a credito risultante in dichiarazione in ragione della “inadeguatezza” dell’ammontare delle operazioni imponibili IVA effettuate nell’arco di un triennio.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha, infatti, rilevato che la norma nazionale è contraria al diritto dell’Unione, in base al quale lo “status” di soggetto passivo IVA - e il correlato diritto alla detrazione - non può essere disconosciuto in ragione della “mera” inadeguatezza dell’ammontare delle operazioni attive rilevanti ai fini IVA effettuate nell’arco di un triennio dal soggetto passivo, ma solo allorquando l’amministrazione finanziaria abbia provato sulla base di elementi oggettivi  che lo stesso sia stato invocato con frode o abuso della norma.

La circostanza che l’art. 30, comma 4-bis, della Legge n. 724 del 1994, preveda testualmente che l’operatore possa ottenere la disapplicazione del comma 4 opponendo all’Agenzia delle entrate la sussistenza di eventuali ragioni giustificatrici dell’esiguità delle operazioni attive rilevanti ai fini IVA effettuate nel periodo temporale qualificato non è stata, quindi, considerata dalla Corte di Giustizia rilevante nel giudizio di compatibilità della normativa italiana con il diritto unionale. E ciò nella considerazione che l’accertamento dell’esercizio di un’attività economica non può essere apprezzato, ai fini IVA, su mere basi di tipo quantitativo che, peraltro, non possono giustificare contestazioni di un utilizzo abusivo o fraudolento del diritto alla detrazione.