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Il CdS si pronuncia relativamente alla razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali dell'Ascom Pavia


Pubblicato il: 4/3/2024

Nel contenzioso, Ascom - Associazione Commercianti della Provincia di Pavia, Assolombarda, Federazione Provinciale Coldiretti di Pavia sono assistite dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari; Unioncamere è assistita dall'avvocato Alfonso Celotto.

Con il ricorso in appello R.G. n. 1033/2022 le parti indicate in epigrafe hanno chiesto di riformare la sentenza n. 11286/2021 con cui il T.A.R. per il Lazio – sede di Roma ha dichiarato improcedibile il ricorso R.G. n. 11598/2017, proposto avvero il decreto del Ministero dello sviluppo economico dell’8.8.2017 (nonché avverso tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, con particolare riguardo alla relazione ministeriale al predetto decreto e alla deliberazione assunta dall’Assemblea dei presidenti delle camere di commercio italiane – Unioncamere in data 30.5.2017) di approvazione della proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, di razionalizzazione delle sedi delle singole camere di commercio e delle unioni regionali, di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali nonché di razionalizzazione organizzativa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 219/2016.

Il T.A.R. per il Lazio ha dichiarato il ricorso improcedibile.

Le parti appellanti, premesso l’interesse al ricorso in appello, hanno impugnato la sentenza limitatamente alla ragione decisoria di cui alla lettera v) del precedente punto della presente sentenza, e, quindi, nella sola parte in cui il T.A.R. ha affermato l’intervenuta legificazione delle previsioni del D.M. 16.2.2018.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sui ricorsi in appello come in epigrafe proposti: i) respinge il ricorso R.G. n. 1033/2022; ii) in riforma della declaratoria di improcedibilità della sentenza di primo grado, esamina nel merito i motivi di primo grado riproposti nel ricorso in appello R.G. n. 405/2022 e li respinge per le ragioni indicate in motivazione; iii) compensa tra le parti costituite le spese di lite del presente grado di giudizio con riferimento al ricorso in appello R.G. N. 1033/2022; iv) compensa tra le parti costituite le spese del doppio grado di giudizio con riferimento al ricorso in appello R.G. n. 405/2022.