Respinto il ricorso di Heidelberg Italia contro l'Agenzia delle Entrate
Pubblicato il: 3/15/2024
Nella vertenza, Heidelberg Italia S.r.l. è affiancata dall'avvocato Paolo Capé.
L’Agenzia, rilevato (per quanto qui ancora interessa) che per le cessioni ad una società del gruppo (Macchingraf Sud) la contribuente (allora Macchingraf s.r.l.) applicava un prezzo con un ricarico del 4 %, inidoneo a remunerare i costi, il che infatti avrebbe richiesto un ricarico del 10 %, accertava maggior IRPEF e IRAP relativamente all’anno d’imposta 1999 sul presupposto di un “gonfiamento” degli utili della consorella meridionale, assoggettata a regime fiscale agevolato.
La CTP accoglieva il ricorso della contribuente osservando che l’amministrazione non aveva dimostrato quanto asserito, e la CTR confermava la pronuncia, osservando che il ricarico minimo era giustificato come strumento di incremento anche occupazionale e sociale oltreché aziendale.
L’Agenzia proponeva così ricorso in cassazione, e la Corte, con sentenza n. 17995 del 2013 lo accoglieva, rinviando alla CTR, sull’osservazione per cui l’art. 9 TUIR costituisse una clausola generale antielusiva, immanente non solo al diritto tributario internazionale, e dunque con riferimento al c.d. “transfer pricing” tra società nazionali e consorelle estere, ma anche nazionale, tra società che risiedono tutte in territorio nazionale.
Riassunto il giudizio davanti alla CTR, quest’ultima, con la sentenza impugnata, accoglieva il ricorso in appello dell’Agenzia, osservando che – tenuto conto dell’andamento economico delle società coinvolte negli anni immediatamente successivi (2000 e 2001), in cui la controllata non aveva più goduto degli anzidetti benefici fiscali - i dati contabili registravano una contrazione dei valori a fronte invece dell’aumento di quelli della controllata settentrionale. Da tanto riteneva antieconomica la percentuale di ricarico operata nelle transazioni avvenute nel 1999 e in particolare non giustificata al fine di far decollare il mercato nella zona svantaggiata, in quanto la società avrebbe potuto operare direttamente, unicamente senza godere dei benefici fiscali (ed osservando ulteriormente che, infatti, nel 2002 la controllata meridionale veniva incorporata).
Ricorre quindi in cassazione questa volta la contribuente, affidandosi a quattro motivi, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso. Infine, la contribuente ha depositato memoria illustrativa.
La Corte respinge il ricorso Condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 10.000,00, oltre spese prenotate a debito.